In deroga al suddetto divieto potranno circolare:a) gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, nonché i veicoli della Napoli Servizi S.p.A. adibiti al trasporto disabili;
b) i veicoli elettrici ad emissione nulla;
c) i veicoli delle Forze dell'Ordine, del servizio autonomo Polizia locale del Comune di Napoli, della Protezione Civile, militari, i veicoli di servizio dell'amministrazione della Giustizia riconoscibili da apposito permesso rilasciato dalle Procure o dai Tribunali, e quelli con a bordo Ministri di culto che debbano officiare riti religiosi;
d) i veicoli intestati ad Enti pubblici, società ed aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all’esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità;
e) gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d’urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva , nonché fotografi professionisti;
f) gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l’espletamento di trattamenti terapeutici rigorosamente sistematici e periodici, limitati nel tempo, previa esibizione di certificazione sanitaria con l’indicazione della patologia e della necessità di terapia sistematica e periodica nonché l’attestazione della struttura pubblica o privata ovvero del terapeuta, ove la terapia medesima viene effettuata, con l’indicazione dei giorni e degli orari di effettuazione;
g) gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano gas terapeutici o medicinali;
h) gli autoveicoli ed i bus delle aziende di trasporto pubblico, i taxi, gli autoveicoli a noleggio ed i bus turistici;
i) gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato;
j) i veicoli dei Consoli di carriera che recano la targa speciale “CC” e gli autoveicoli dei Consoli onorari che riportano a fianco della targa il contrassegno consolare numerato di forma circolare, recante lo stemma della Repubblica e la sigla “CC” di colore rosso;
k) i veicoli dei partecipanti a cerimonie religiose o civili (battesimi, matrimoni, funerali) programmate nei giorni di blocco. La richiesta di deroga può essere inoltrata via fax o via mail al servizio autonomo Polizia locale unitamente alla certificazione del Parroco o dell’Ufficiale di Stato Civile.
Il servizio autonomo Polizia locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ivi inclusi provvedimenti di sospensione parziale della presente disposizione nel caso di forza maggiore, di interesse pubblico di scioperi nel settore del trasporto pubblico. Il servizio autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall’
art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285, per l’esatta osservanza della presente Ordinanza. A norma dell’articolo 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.