Per garantire la sicurezza e l'efficienza di funzionamento, l'impianto termico deve essere ben tenuto e correttamente regolato.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni di legge e con la periodicità indicata nelle istruzioni tecniche fornite dall'impresa installatrice dell'impianto.
Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi dell'impianto termico devono essere eseguite con la periodicità indicata nelle istruzioni tecniche del fabbricante. In mancanza anche di queste ultime, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti che impiegano macchine frigorifere devono essere eseguite da aziende con i requisiti suddetti e iscritte ai registri di cui al D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43.
Gli installatori e i manutentori degli impianti termici devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta:
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.
Al termine delle operazioni il tecnico deve aggiornare il libretto d'impianto.
Palazzo San Giacomo, piazza Municipio,
80133 Napoli
Telefono: +39 081 7951111
Reg. presso il Tribunale di Napoli, aut. n. 5213
del 17 maggio 2001- Redazione in Napoli
P. IVA 01207650639
C.F. 80014890638
LEI: 8156007FF4DEB97ABA09
Accessibilità