1. Contenuto della pagina
  2. Menu principale di navigazione
  3. Menu fondo pagina di navigazione
Contenuto della Pagina

Manutenzione degli impianti

Per garantire la sicurezza e l'efficienza di funzionamento, l'impianto termico deve essere ben tenuto e correttamente regolato.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni di legge e con la periodicità indicata nelle istruzioni tecniche fornite dall'impresa installatrice dell'impianto.
Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi dell'impianto termico devono essere eseguite con la periodicità indicata nelle istruzioni tecniche del fabbricante. In mancanza anche di queste ultime, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti che impiegano macchine frigorifere devono essere eseguite da aziende con i requisiti suddetti e iscritte ai registri di cui al D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43.
Gli installatori e i manutentori degli impianti termici devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta:
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

Al termine delle operazioni il tecnico deve aggiornare il libretto d'impianto.

 
Impianti disattivati
Sono considerati impianti termici e generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l’impianto termico e il generatore non può funzionare, quelli non collegati ad una fonte di energia e quelli che, pur essendo completi, sono stati disattivati dal manutentore.
In base a quanto previsto dall'art. 12 della Legge Regionale 39/2018 i responsabili degli impianti termici nei quali è stato disattivato l’intero impianto o singoli generatori trasmettono al Comune, entro trenta giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000. Una copia della dichiarazione è allegata al libretto d’impianto.
L’eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l’esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto al Comune.
Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO