Comune di Napoli - Il Comune - Avvocatura municipale - Raccolta Massime - TAR Campania - Napoli - Sent.n. 3327 del 17/06/2009 - Sez. V
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TAR Campania - Napoli - Sent.n. 3327 del 17/06/2009 - Sez. V

Pres.Onorato  Est. Cernese  I.MR. + altri c. Comune di Napoli

Rubrica

  1. Espropriazione e occupazione - decreto di esproprio - mancata notifica ai comproprietari effettivi - illegittimità - esclusione -notifica preavviso di redazione dello stato di consistenza - ad un solo comproprietario - vizi della notifica - opponibilità da parte degli altri comproprietari - possibilità
  2. Notificazioni e comunicazioni - notifica ex art. 143 c.p.c. - relata di notifica - indicazioni e formalità necessarie - assenza nullità della notifica del verbale di redazione dello stato di consistenza e di presa di possesso -
  3. Espropriazione e occupazione - nullità della notifica del verbale di redazione dello stato di consistenza e di presa di possesso - nullità successiva di tutti gli atti (di natura recettizia) conseguenti - occupazione illegittima - sussiste
  4. Procedimento amministrativo - comunicazione di avvio - mancanza - art. 21 octies l.241/90 - dimostrazione che il contenuto dell'atto non sarebbe stato diverso - possibilità - spetta alla Amministrazione.
  5. Giustizia amministrativa - motivi aggiunti - nuove domande - connessione con l'oggetto del ricorso introduttivo - ammissibilità  
  6. Espropriazione e occupazione - motivi aggiunti - modifica soggettiva della parte ricorrente - ammissibilità rispetto alla pretesa risarcitoria - conseguenza dell'accoglimento del ricorso introduttivo prposto dalla parte iniziale
  7. Espropriazione e occupazione - Occupazione illegittima del fondo - trasformazione irreversibile del fondo - domanda puramente risarcitoria - esclusione - rimedio eccezionale ex art. 43 d.lgs. n. 327 del 2001 - occupazione anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo - applicabilità
  8. Espropriazione e occupazione - Occupazione illegittima del fondo - trasformazione irreversibile del fondo - rimedio eccezionale ex art. 43 d.lgs. n. 327 del 2001 - procedimento amministrativo - termine - in subordine - risarcimento del danno
  9. Espropriazione e occupazione - Occupazione illegittima del fondo - trasformazione irreversibile del fondo - risarcimento del danno - prescrizione - termine quinquennale - dal completamento dell'opera - esclusione - dall'annullamento del decreto di occupazione e di quello di esproprio

Massime

  1. Il decreto di esproprio può essere legittimamente notificato ad uno solo dei comproprietari, senza che la mancata notifica agli altri comproprietari effettivi (diversi da quelli indicati in catasto) rivesta carattere invalidante degli atti espropriativi stessi(1). Pertanto se il singolo comproprietario, pur intestatario catastale, al quale non è stato notificato il preavviso di redazione dello stato di consistenza non può dolersi per la mancata notifica individuale dello stesso, allo stesso deve pur sempre darsi la possibilità di far valere vizi di quell'atto o - come nella specie - della sua notifica incidente sul suo diritto di comproprietà e, ciò, a pena di ledere il fondamentale diritto di difesa (art. 24, I comma, Cost.) e la connessa possibilità di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (art. 113, I comma, Cost.).
  2. E' nulla la notificazione eseguita ex art. 143 c.p.c. qualora l'ufficiale giudiziario, dopo aver dato atto nella relata di non aver potuto notificare l'atto al destinatario per essere questo sconosciuto nel luogo di residenza anagrafica, non fornisca alcuna indicazione in ordine alle ricerche o indagini compiute per accertare la nuova residenza o il domicilio eletto del detto destinatario(2).
  3. La nullità della notifica del verbale di redazione dello stato di consistenza e di presa di possesso comporta la nullità (oltre che del verbale stesso) di tutti gli atti (di natura recettizia) ricompresi nel procedimento di occupazione, e di conseguenza configura anche un'occupazione illegittima, per non essere stati i proprietari messi in grado di prendere parte alle relative operazioni (3); infatti ogni soggetto coinvolto dall'occupazione di urgenza, anche se comproprietario, deve ricevere tempestivamente l'avviso di cui all'art. 3, comma 4, L. 3 gennaio 1978, n. 1, al fine di eventualmente presenziare alle operazioni di occupazione ed in quella sede tutelare la propria posizione nella maniera ritenuta più opportuna, non potendo presumersi che altri soggetti, salvo apposito mandato, e salvo casi espressamente previsti dalla legge, possano provvedere alla medesima tutela"(4).
  4. Il vizio costituito dalla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento non ha portata invalidante unicamente quando sia l'amministrazione (e non il destinatario della comunicazione) a dimostrare in giudizio che, nonostante la partecipazione, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.Nel caso di dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità implicita nell'approvazione del progetto di opere pubbliche ai sensi della legge n. 1 del 1978, sussiste l'obbligo per la P.A. di dare all'interessato comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo preordinato alla realizzazione dell'opera pubblica ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990(5).
  5. Nel processo amministrativo l'istituto dei motivi aggiunti, assolve anche a funzioni di economia processuale, nel senso che evita di proporre una serie di distinti ricorsi per questioni connesse che ben potrebbero essere decise nel simultaneus processus, con la conseguenza che consente al ricorrente di introdurre domande nuove, con atto notificato affinché sia pienamente salvaguardato il diritto di difesa, purché siano in stretta connessione con l'oggetto del ricorso introduttivo e siano rispettati i termini decadenziale o prescrizionali, a seconda del regime applicabile(6).
  6. La circostanza che il ricorso introduttivo risulta proposto unicamente da un comproprietario, mentre i motivi aggiunti (con i quali è proposta azione risarcitoria consequenziale alla richiesta di annullamento degli atti avanzata con il ricorso introduttivo) annoverano fra i ricorrenti anche altri comproprietari non è tale da rendere, quanto meno nei confronti di questi ultimi, inammissibili i motivi aggiunti. Infatti, risultando tutti i ricorrenti comproprietari di un fondo indiviso, una volta disposto l'annullamento giurisdizionale del decreto di occupazione e del verbale di redazione dello stato di consistenza e di presa di possesso, su ricorso di uno solo dei comproprietari, appare quanto mai evidente che anche gli altri comproprietari potranno giovarsi del predetto annullamento implicante un accertamento unico di proprietà indivisa, e, ciò, allo scopo di avanzare una conseguente pretesa risarcitoria nell'ambito di un unitario processo.
  7. In nessun caso, neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell'opera pubblica, successiva ad occupazione illegittima è possibile giungere, nonostante la espressa domanda in tal senso della parte ricorrente, a una condanna puramente risarcitoria a carico dell'amministrazione, poiché una tale pronuncia postula inammissibilmente l'avvenuto trasferimento della proprietà del bene per fatto illecito dalla sfera giuridica del ricorrente, originario proprietario, a quella della p.a. che se ne è illecitamente impossessata, esito, questo (comunque sia ricostruito in diritto: rinuncia abdicativa implicita nella domanda solo risarcitoria, (7),accessione invertita), vietato dal Primo Protocollo allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo(8), donde la necessità, in ogni caso, che l'amministrazione faccia ricorso all'apposito rimedio eccezionale di cui all'art. 43 del testo unico delle leggi in materia espropriativa, di cui al d.lgs. n. 327 del 2001 applicabile anche alle occupazioni illecite realizzatesi anteriormente alla sua entrata in vigore(9). 
  8. In caso di trasformazione irreversibile del suolo a seguito di occupazione illegittima della P.A. occorre un passaggio intermedio, necessario e logicamente precedente il momento risarcitorio, consistente nell'assegnazione di un termine all'amministrazione perché definisca (in via negoziale o autoritativa ex art. 43 d.lgs. n. 327 del 2001) la sorte della titolarità del bene illecitamente appreso, cui segue, ma in posizione inevitabilmente subordinata e condizionata, la condanna risarcitoria, secondo il criterio esaustivo previsto dallo stesso art. 43 (o dalla transazione e dal prezzo della compravendita, in caso di esito negoziale paritetico), che sia ammissibile a risarcimento (secondo i noti canoni di causalità immediata e diretta rispetto all'illecita apprensione), ivi inclusa la parte concernente i danni riflessi ed indiretti alla parte reliquata della proprietà privata(10).
  9. Il termine di prescrizione quinquennale del diritto del privato al risarcimento del danno da occupazione d'urgenza finalizzata alla realizzazione di un'opera pubblica, inizia a decorrere, non già dalla data di completamento dell'opera stessa, ma dal momento dell'annullamento giurisdizionale del decreto di occupazione e di quello di esproprio (11).

Note

(1). Cfr: C. di S., sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1668.
(2) Cass. Civ, sez. II, 27 febbraio 2008, n. 5127.
(3) T.A.R. Campania, Salerno, 20 gennaio 2008, n. 28.
(4) T.A.R. Lazio, Latina, 7 novembre 2003, n. 912.
(5). C. di S., Ad. Plen. 24.1.2000, n. 1; C. di S., sez. IV, 11.4.2007, n. 1668; T.A.R. Campania, Sez. V, 1.2.2007, n. 828.
(6). C. di S. , Sez V, 14 ottobre 2008, n. 4967.
(7) sostenuta dal Cass., ss.uu., 6 maggio 2003, n. 6853; Id., ord. 19 dicembre 2007, n., 26737; CGA, 7 ottobre 2008, n. 848.
(8) sentenze Sciarrotta c. Italia del 12 gennaio 2006 e Genovese c. Italia del 2 febbraio 2006.
(9) cfr. in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2007, n. 2582, che richiama la relazione del 29 marzo 2001 dello stesso Consiglio sullo schema di testo unico, secondo la quale "l'art. 43 si riferisce a tutti i casi di occupazioni sine titulo, anche a quelle già sussistenti alla data di entrata in vigore del testo unico"; in tal senso anche Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 1 giugno 2007, n. 466; Tar Toscana, 5 ottobre 2006, n. 1625, nonché, di recente, di questa Sezione, sentenza 9 gennaio 2008, n. 71). Cons. Stato, ad. plen., 29 aprile 2005, n. 2; Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2007, n. 2582; Tar Abruzzo, Pescara, 25 giugno 2008, n. 601; Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 28 maggio 2008, n. 583; Tar Sicilia, Catania, sez. II, 12 maggio 2008, n. 894 e 18 novembre 2008, n. 2098; Tar Puglia, Bari, sez. III, 14 luglio 2008, n. 1751 e 22 settembre 2008, n. 2176), condivisa dalla Sezione (sentenze 27 maggio 2008, n. 5083, cit., 13 giugno 2008, n. 5889 e 7 luglio 2008, n. 7158; contra: Cass., sez. I, 5 settembre 2008, n. 22407).
(10) Tar Campania Napoli, sez. V, 27 maggio 2008, n. 5083.
(11) C. di S., sez. IV, 4 dicembre 2008, n. 5984.

B.C.