La finanza di progetto (project financing), art. 37 bis l. 109/1994, costituisce una tecnica di finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse. Si tratta di un originale sistema cui le amministrazioni pubbliche ricorrono a causa del divario esistente in termini finanziari, tra disponibilità del settore pubblico e fabbisogno per opere ad uso della collettività.
Il progetto dell'opera, che deve essere inserito in un atto di programmazione della pubblica amministrazione viene approntato dal proponente, cioè il soggetto che presenta all'amministrazione aggiudicatrice la proposta relativa alla progettazione, realizzazione dei lavori e gestione delle opere. L'amministrazione valutando che la proposta sia di pubblico interesse e pertanto ammissibile, esprime un giudizio di fattibilità dell'opera presentata dichiarandola di pubblico interesse, successivamente a un'analisi comparativa fatta in ordine ad altre proposte presentate.
In particolare gli aspetti salienti e innovativi di questa particolare procedura possono riassumersi nel fatto che le amministrazioni possono rispondere alla pressante domanda di infrastrutture e servizi senza, o con limitato, impiego di risorse pubbliche; i privati forniscono capitali per la realizzazione di opere che, autofinanziandosi, creano valore senza che la gestione del progetto gravi direttamente sul bilancio degli enti pubblici permettendo a questi di destinare le proprie risorse ad altre opere non finanziabili dai privati; la predisposizione del progetto da parte dello stesso soggetto che dovrà costruire e gestire l'opera per remunerare il capitale investito assicura coerenza, efficienza e impegno nelle varie fasi dell'operazione, garantendo nei fatti l'interesse pubblico ad avere opere funzionali. Inoltre, la garanzia per il finanziamento è costituita dai flussi di cassa prodotti dal progetto e non solo dalle tipiche garanzie reali e/o personali.
L'amministrazione, quindi, emana apposito bando di gara innescando la complessa procedura introdotta dal legislatore con la legge n. 109/1994 sugli appalti.
La procedura comporta che l'affidamento dei lavori venga fatto in conformità ai principi della evidenza pubblica, con gara disciplinata dall'art. 37 quater della legge n. 109 del 1994, che si svolge nella prima fase, nella quale il promotore non partecipa, secondo il criterio della licitazione privata o dell'appalto concorso, sulla base del progetto preliminare presentato dal promotore e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nella seconda fase, che si svolge con procedura negoziata, l'aggiudicazione della concessione avviene comparando le due migliori offerte economicamente più vantaggiose, individuate sulla base della gara pubblica, e il promotore, che partecipa di diritto
Il project financing si basa sulle prospettive di reddito e sui flussi di cassa attesi dalla specifica opera realizzata. Trova applicazione in special modo nei progetti delle opere pubbliche, in tutte quelle iniziative che risultano essere in grado di generare un cash flow di gestione e un adeguato profitto in termini di capacità a soddisfare un bisogno reale diffuso.
Con il project financing la pubblica amministrazione è sollevata dagli oneri di costruzione e gestione dell'opera che gravano sull'impresa. L'affidamento al privato di questi compiti, assicura una gestione commerciale dell'opera improntata a criteri aziendalistici di efficienza, economicità ed efficacia, pur non trascurando la generale cura dell'interesse pubblico cui è sottesa l'azione della amministrazione.
Al termine della durata della concessione la proprietà dell'opera realizzata verrà trasferita all'ente pubblici.