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Occupazioni temporanee di suolo pubblico negli spazi antistanti gli esercizi commerciali per esposizioni merci ed elementi di arredo

Ing. Massimiliano Cretara
Tel.: 081.7956634

Arch. Lucia Montuori
Tel.: 081.7956633

Email: municipalita2.attivita.tecniche@comune.napoli.it 
PEC: municipalita2.manutenzione.urbana@pec.comune.napoli.it

Si riceve il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:30.

PANCHETTI, VETRINE, ESPOSITORI E FIORIERE - (riferimenti normativi)

“A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato” (art. 27 del Regolamento Polizia Urbana approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 09/03/01).
Lo spazio richiesto dovrà inoltre essere compreso nello spazio delimitante la superficie interna del locale con altezza compatibile alla normativa vigente ed il restante tratto di marciapiede, “dovrà consentire la viabilità pedonale con un’ampiezza di non meno di 2 metri” così come indicato dall’art. 20 comma 3 del D. Leg. 30/04/992 n°285 (C.d.S. vigente).
Questo tipo di autorizzazione è valido solo nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale.
Le strutture autorizzate, pertanto, non potranno permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso (art. 27 del Regolamento PU).

Titolo autorizzativo previsto

 

IL TITOLO AUTORIZZATIVO PREVISTO dal vigente Regolamento comunale è la concessione di occupazione di suolo pubblico che viene rilasciata dalla U.O. Attività Tecniche della Municipalità 2.
L’ISTANZA, in bollo da € 16,00 (da applicare sul Modello AM, o in alternativa sulla attestazione assolvimento imposta di bollo) deve essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo municipalita2.manutenzione.urbana@pec.comune.napoli.it, utilizzando il modello Mod. AM (e i suoi allegati: AM1, AM2, AM3, AM10_03/B).
Qualora il richiedente l'occupazione sia una pubblica amministrazione, un’impresa o un professionista, a pena irricevibilità dell’istanza, deve indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, per mezzo del quale avverranno tutte le comunicazioni inerenti il procedimento e che sarà riportato in Concessione: gli altri soggetti, qualora non dispongano di un indirizzo di posta elettronica certificata, dovranno fornire, oltre al recapito, anche un indirizzo e-mail.
È consigliato allegare delega al tecnico abilitato per la ricezione delle comunicazioni relative all’istruttoria.

All’istanza dovranno essere allegati:

  1. attestazione del versamento per spese di istruttoria dell’importo di € 155,00 da effettuarsi con bonifico sul conto IBAN IT95 X030 6903 4961 0000 0046 118 intestato a Tesoreria del Comune di Napoli. E’ necessario inserire nella causale il codice del servizio e la definizione diritti d’istruttoria. Per la II Municipalità: ”N1521 diritti d’istruttoria”;
  2. documento, riferito all’immobile, attestante la titolarità della richiesta (titolo di proprietà, successione o compravendita); nel caso di affittuario atto di assenso del proprietario;
  3. copia della licenza commerciale o della dichiarazione d’inizio attività (vicinato);
  4. copia codice fiscale; copia partita IVA;
  5. atto costitutivo o certificazione CCIAA (in caso di società);
  6. se si tratta di manufatto per l’esposizione di generi alimentari: copia del parere igienico-sanitario rilasciato dalla competente ASL locale;
  7. elaborati a firma di un tecnico abilitato: relazione tecnica; inquadramento in scala adeguata dell’area di intervento; elaborati grafici impaginati in formato A4, ciascuno firmato e timbrato dal Tecnico incaricato: grafico planimetrico illustrativo quotato sia del locale interno che della zona oggetto dell’occupazione con indicazione delle dimensioni del marciapiede, della presenza di aiuole, dissuasori e altri manufatti e inserimento del/dei manufatti mobili, max scala 1:100; grafici di prospetto e sezione (max scala 1:50) dello stato dei luoghi e con inserimento del/dei manufatti mobili; rilievo fotografico a colori dello stato dei luoghi;
  8. nulla-osta degli Enti competenti alla tutela in caso di vincolo D. Lgs. 42/2004.

Costo della concessione

 

L'autorizzazione comporterà i seguenti versamenti:

A)  diritti di istruttoria pratica (V. punto 1 precedente);
B) canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico, che verrà determinato dalla U.O.A.T. in funzione della superficie e della categoria della strada occupata, sul c/c n. 49543655 o su IBAN IT18Z0760103400000049543655, intestato a Servizio Gestione Canoni.

Durata del procedimento

 

Il procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

Durata e rinnovo della concessione

 

Le concessioni permanenti possono essere rinnovate per la stessa durata della concessione originaria, se non diversamente disposto da norme regionali o nazionali di settore, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, almeno 7 giorni prima della scadenza, attestante tra l'altro, sotto responsabilità del dichiarante, la sussistenza di tutti i requisiti necessari all'occupazione ed alle stesse condizioni dell'atto di concessione originario. Mod. AM_10.03/SCIA

Rinuncia della concessione

 

Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza con apposita comunicazione di rinuncia all’occupazione e contestuale riconsegna del titolo indirizzata al competente Servizio concessorio ed al Servizio tributario competente. La cessazione del rapporto concessorio decorre dalla data del provvedimento di presa d’atto del Servizio concessorio e resta dovuto l’intero canone previsto per l’anno in cui viene effettuato il recesso (art. 10 comma 3 Regolamento).

Voltura della concessione

 

La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali.
Il titolare della concessione ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici.
La voltura della concessione è soggetta alla presentazione di una comunicazione, a firma congiunta del concessionario cedente e del successore avente causa, al Servizio che ha rilasciato il provvedimento di concessione ed al Servizio tributario competente.
In detta comunicazione si dovrà attestare, responsabilmente, che non sono modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata e che sussistono tutti i requisiti, anche soggettivi del subentrante, necessari all'occupazione.
La voltura ha effetto a partire dalla data di ricezione della comunicazione, fatti salvi i provvedimenti di sospensione o divieto del Comune in autotutela. Mod. AM_10.03/VOLTURA

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