IL
TITOLO AUTORIZZATIVO PREVISTO dal vigente Regolamento comunale è la
concessione di occupazione di suolo pubblico che viene rilasciata
dalla U.O. Attività Tecniche della Municipalità 2.
L’ISTANZA,
in
bollo da € 16,00 (da applicare sul Modello AM, o in alternativa
sulla attestazione
assolvimento imposta di bollo)
deve
essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo
municipalita2.manutenzione.urbana@pec.comune.napoli.it,
utilizzando
il modello Mod.
AM
(e i suoi allegati: AM1, AM2, AM3, AM10_03/B).
Qualora
il richiedente l'occupazione sia una pubblica amministrazione,
un’impresa o un professionista, a pena irricevibilità
dell’istanza, deve
indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata,
per mezzo del quale avverranno tutte le comunicazioni inerenti il
procedimento e che sarà
riportato in Concessione:
gli altri soggetti, qualora non dispongano di un indirizzo di posta
elettronica certificata, dovranno
fornire, oltre al recapito, anche un indirizzo e-mail.
È consigliato allegare
delega al tecnico abilitato per
la ricezione delle comunicazioni relative all’istruttoria.
All’istanza dovranno essere allegati:
L'autorizzazione
comporterà i seguenti versamenti:
A) diritti di istruttoria pratica (V.
punto 1 precedente);
B) canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico, che
verrà
determinato
dalla U.O.A.T. in funzione della superficie e della categoria
della strada occupata,
sul c/c n. 49543655 o su IBAN IT18Z0760103400000049543655, intestato
a Servizio Gestione Canoni.
Il
procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni dalla presentazione
della domanda.
Le concessioni
permanenti possono essere rinnovate per la stessa durata della
concessione originaria, se non diversamente disposto da norme
regionali o nazionali di settore, previa presentazione di
Segnalazione Certificata di Inizio Attività, almeno 7 giorni prima
della scadenza, attestante tra l'altro, sotto responsabilità del
dichiarante, la sussistenza di tutti i requisiti necessari
all'occupazione ed alle stesse condizioni dell'atto di concessione
originario. Mod.
AM_10.03/SCIA
Il
concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della
sua scadenza con apposita comunicazione di rinuncia all’occupazione
e contestuale riconsegna del titolo indirizzata al competente
Servizio concessorio ed al Servizio tributario competente. La
cessazione del rapporto concessorio decorre
dalla data del provvedimento di presa d’atto
del Servizio concessorio e resta dovuto l’intero canone previsto
per l’anno in cui viene effettuato il recesso (art. 10 comma 3
Regolamento).
La concessione
permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge
e dei regolamenti comunali.
Il titolare della concessione ha
l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale eventuali
cambiamenti anagrafici o giuridici.
La voltura della concessione è
soggetta alla presentazione di una comunicazione, a firma congiunta
del concessionario cedente e del successore avente causa, al Servizio
che ha rilasciato il provvedimento di concessione ed al Servizio
tributario competente.
In detta comunicazione si dovrà attestare,
responsabilmente, che non sono modificate le condizioni e l'oggetto
della concessione già rilasciata e che sussistono tutti i requisiti,
anche soggettivi del subentrante, necessari all'occupazione.
La
voltura ha effetto a partire dalla data di ricezione della
comunicazione, fatti salvi i provvedimenti di sospensione o divieto
del Comune in autotutela. Mod.
AM_10.03/VOLTURA