L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore e/o estetista, il trasferimento di esercizi già autorizzati da un locale all'altro nell'ambito del territorio del Comune, e il cambio di titolarità, in gestione o in proprietà, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i.
Nella S.C.I.A. il soggetto interessato, tra l'altro, dichiara:
La S.C.I.A. deve essere inoltrata esclusivamente online attraverso la procedura telematica dello Sportello Unico per le Attività Produttive, a norma del D.P.R. 160/2010, accessibile nella sezione servizi online.
I soggetti che segnalano l'inizio di una attività soggetta al regime autorizzatorio della S.C.I.A., sono tenuti a consegnare, in duplice originale, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per la verifica degli obblighi tributari a carico dei cittadini. In caso di società, la dichiarazione deve essere resa in qualità di legale rappresentante della società.
Le imprese individuali e societarie aventi i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), e successive modificazioni e integrazioni, dopo la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività al Servizio Artigianato, dovranno presentare la domanda di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane.
La disciplina dell'orario di apertura e chiusura degli esercizi di acconciatore e di estetica e delle festività nazionali, religiose e civili, è di volta in volta determinata, con apposite ordinanze, dal Sindaco, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria all'uopo interpellate. Per l'anno 2012 e fino al 6 gennaio 2013 è in vigore l'Ordinanza 420 del 24/04/2012.
Palazzo San Giacomo, piazza Municipio,
80133 Napoli
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del 17 maggio 2001- Redazione in Napoli
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