Comune di Napoli - Artigianato - Avvio attività di acconciatore e/o estetista
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Avvio attività di acconciatore e/o estetista

Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)

L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore e/o estetista, il trasferimento di esercizi già autorizzati da un locale all'altro nell'ambito del territorio del Comune, e il cambio di titolarità, in gestione o in proprietà, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i.

Dove rivolgersi

Un'immagine delle attività proposte
 
Servizio Sportello Unico per le attività produttive
Piazza Cavour 42 - II piano 80137 Napoli
tel. 081.7956752 - fax 081.7953412
Giorni e orari di ricevimento: gli uffici sono aperti al pubblico il martedì dalle 9.00 alle 12.30

Cosa dichiarare

Nella S.C.I.A. il soggetto interessato, tra l'altro, dichiara:

  1. di essere o di non essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443, e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi nel caso positivo, a presentare domanda di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;
  2. di essere in possesso della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore e/o estetista riconosciuta da una Commissione Provinciale per l'Artigianato, oppure di aver nominato altro Responsabile Tecnico per l'esercizio munito della citata qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore e/o estetista riconosciuta da una Commissione Provinciale per l'Artigianato;
  3. che il locale sede dell'esercizio è conforme ai requisiti igienico-sanitari e alle norme urbanistiche edilizie, anche con riferimento alla destinazione d'uso.

Come fare

La S.C.I.A. deve essere inoltrata esclusivamente online attraverso la procedura telematica dello Sportello Unico per le Attività Produttive, a norma del D.P.R. 160/2010, accessibile nella sezione servizi online.

 
 

I soggetti che segnalano l'inizio di una attività soggetta al regime autorizzatorio della S.C.I.A., sono tenuti a consegnare, in duplice originale, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per la verifica degli obblighi tributari a carico dei cittadini. In caso di società, la dichiarazione deve essere resa in qualità di legale rappresentante della società.

Per le sole imprese artigiane

 

Le imprese individuali e societarie aventi i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), e successive modificazioni e integrazioni, dopo la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività al Servizio Artigianato, dovranno presentare la domanda di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane.

 
 

Normativa di riferimento

- Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e s.m.i.;
- Legge 17 agosto 2005, n. 174 e s.m.i.;
- Art. 10, comma 2, D.L. 31/01/2007, n. 7, convertito con la L. 02/04/2007, n. 40;
- Legge 8 agosto 1985, n. 443, e s.m.i.

- Legge 2 agosto 1990, n. 241 (v. art. 19 così come sostituito dall'art. 49, comma 4 bis, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modifiche di cui alla Legge 30/07/2010, n. 122)
- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160

Orari di apertura e chiusura - giornate di chiusura - deroghe

La disciplina dell'orario di apertura e chiusura degli esercizi di acconciatore e di estetica e delle festività nazionali, religiose e civili, è di volta in volta determinata, con apposite ordinanze, dal Sindaco, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria all'uopo interpellate. Per l'anno 2012 e fino al 6 gennaio 2013 è in vigore l'Ordinanza 420 del 24/04/2012.