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Occupazione permanente di soprassuolo

 
Responsabile del procedimento
ing. Massimiliano Cretara tel.: 081-7956634
arch. Lucia Montuori tel.: 081-7956633
mail: municipalita2.attivita.tecniche@comune.napoli.it
pec: municipalita2.manutenzione.urbana@pec.comune.napoli.it
 
TENDA – (riferimenti normativi) “Il basamento degli edifici e la continuità degli assi stradali rappresentano gli elementi di riconoscibilità urbana dell’uomo che cammina: ad altezza dell’occhio umano e nella cadenza del tempo della successione dei passi si fruisce principalmente dell’architettura del piano basamentale. Gli elementi architettonici delle botteghe (artigianali, commerciali o terziarie) quali vetrine, vani di ingresso, cornici, insegne, tende, pensiline, sistema di illuminazione possono costituire un ulteriore e determinante parametro di qualità urbana. (...) per gli interventi nei centri storici, va conservata la sagoma e la dimensione del vano originario con il restauro dei materiali di rivestimento delle cornici intorno ad esso” (art. 71 del Regolamento Edilizio del Comune di Napoli).

Per il Codice della Strada (D.lgs n. 285 del 30.04.1992) art. 20, comma 1: “Sulle strade di tipo A, B, C e D è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione”. Quindi le tende mobili e le loro armature sono consentite dove vi sono i marciapiedi ed in nessun caso oltre la larghezza di questi diminuita di m. 0,30 e possono essere abbassate fino a m. 2,10 dal piano del marciapiede stesso, oppure su strade per le quali è stato “ predisposto un itinerario alternativo per il traffico ..”

Titolo autorizzativo previsto

Il titolo autorizzativo previsto dal vigente Regolamento comunale per l’installazione di tende è la Concessione di occupazione di soprassuolo pubblico che viene rilasciata dall’U.O. Attività Tecniche della Municipalità. L’ISTANZA, in bollo da € 16,00 (da applicare sul Modello AM, o in alternativa sulla attestazione assolvimento imposta di bollo) deve essere inviata a mezzo pec all’indirizzo municipalita2.manutenzione.urbana@pec.comune.napoli.it, utilizzando il modello Mod. AM (e i suoi allegati: AM1, AM2, AM3, AM10_02/B).

Qualora il richiedente l'occupazione sia una pubblica amministrazione, un’impresa o un professionista, a pena irricevibilità dell’istanza, deve indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, per mezzo del quale avverranno tutte le comunicazioni inerenti il procedimento e che sarà riportato in Concessione: gli altri soggetti, qualora non dispongano di un indirizzo di posta elettronica certificata, dovranno fornire, oltre al recapito, anche un indirizzo e-mail. E’ consigliato allegare delega al tecnico abilitato per la ricezione delle comunicazioni relative all’istruttoria.

All’ISTANZA dovranno essere allegati:

1)attestazione del versamento per spese di istruttoria dell’importo di € 155,00 da effettuarsi con bonifico sul conto iban IT95 X030 6903 4961 0000 0046 118 intestato a Tesoreria del Comune di Napoli. E’ necessario inserire nella causale il codice del servizio e la definizione diritti d’istruttoria. Per la II Municipalità: ” N1521 diritti d’istruttoria”;
2) documento, riferito all’immobile, attestante la titolarità della richiesta (titolo di proprietà, successione o compravendita); nel caso di affittuario, atto di assenso del proprietario;
3) copia della licenza commerciale o della dichiarazione d’inizio attività (vicinato);
4) copia codice fiscale; copia partita IVA;
5) atto costitutivo o certificazione CCIAA (in caso di società);
6)Elaborati a firma di un tecnico abilitato:
relazione tecnica;
inquadramento in scala adeguata dell’area di intervento;
elaborati grafici impaginati in formato A4, ciascuno firmato e timbrato dal Tecnico incaricato: grafico planimetrico illustrativo quotato dell’esterno del locale (zona di suolo pubblico oggetto dell’occupazione, con indicazione delle dimensioni del marciapiede, della presenza di aiuole, dissuasori e altri manufatti), max scala 1:100; grafici di prospetto e sezione (max scala 1:50) dello stato dei luoghi e con inserimento del manufatto tenda; rilievo fotografico a colori dello stato dei luoghi;

Costo della concessione

L'autorizzazione comporterà i seguenti versamenti:
diritti di istruttoria pratica (v. punto 1 precedente); 
canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico,
che verrà determinato dalla U.O.A.T. in funzione della superficie e della categoria della strada occupata, sul c/c n. 49543655 o su iban IT18Z0760103400000049543655, intestato a Servizio Gestione Canoni. Per le occupazioni di soprassuolo, il canone è ridotto in ragione del 50%.

Durata del procedimento

Il procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

Durata e rinnovo della concessione

Le concessioni permanenti possono essere rinnovate per la stessa durata della concessione originaria, se non diversamente disposto da norme regionali o nazionali di settore, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, almeno 7 giorni prima della scadenza, attestante tra l'altro, sotto responsabilità del dichiarante, la sussistenza di tutti i requisiti necessari all'occupazione ed alle stesse condizioni dell'atto di concessione originario. Mod AM_ 10.02/SCIA

Rinuncia alla concessione

Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza con apposita comunicazione di rinuncia all’occupazione e contestuale riconsegna del titolo indirizzata al competente Servizio concessorio ed al Servizio tributario competente. La cessazione del rapporto concessorio decorre dalla data del provvedimento di presa d’atto del Servizio concessorio e resta dovuto l’intero canone previsto per l’anno in cui viene effettuato il recesso (art. 10 comma 3 Regolamento).

Voltura della concessione

La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali. Il titolare della concessione ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici. La voltura della concessione è soggetta alla presentazione di una comunicazione, a firma congiunta del concessionario cedente e del successore avente causa, al Servizio che ha rilasciato il provvedimento di concessione ed al Servizio tributario competente. In detta comunicazione si dovrà attestare, responsabilmente, che non sono modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata e che sussistono tutti i requisiti, anche soggettivi del subentrante, necessari all'occupazione. La voltura ha effetto a partire dalla data di ricezione della comunicazione, fatti salvi i provvedimenti di sospensione o divieto del Comune in autotutela. Mod AM_ 10.02/VOLTURA

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