Impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di
climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di
acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda
sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente
eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del
calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato
con impianti di ventilazione.
Non sono considerati
impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua
calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed
assimilate. Inoltre, non sono considerati
impianti termici civili gli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il
calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.
Responsabile
dell'impianto termico: è
il soggetto al quale la legge affida l'esercizio, la conduzione, il controllo,
la manutenzione dell’impianto termico ed il rispetto delle disposizioni di
legge in materia di efficienza energetica. Individuato in base alla tipologia
dell'impianto è:
a) il
proprietario o l'utilizzatore dell'unità abitativa al cui servizio è istallato
l'impianto, in caso di abitazioni dotate di impianto termico autonomo;
b) il proprietario o l'amministratore delegato in caso di
edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche
c)
l'amministratore di condominio nel caso di impianto termici centralizzati al
servizio di un edificio condominiale;
d)
il terzo responsabile, in caso di delega dei soggetti di cui ai punti a e b nei
casi di cui all'art. 6 del D.P.R. 74/2013.
Il responsabile
dell’impianto si avvale di un tecnico, il manutentore che, in possesso
dei requisiti previsti dalla normativa vigente, è incaricato di eseguire le
operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici e ad effettuare i
controlli di efficienza energetica, con le modalità, le prescrizioni e la
tempistica previste dalla norma.
Tutte le variazioni del responsabile dell'impianto termico – nuovo proprietario, nuovo
amministratore, nuovo occupante, deleghe/cessazioni terzo responsabile –
devono essere comunicate al servizio competente secondo le tempistiche indicate
all'art. 7 della L.R. 39/2018 e utilizzando i modelli
allegati alle linee guida Enea in materia, adottate ai sensi del D.lgs.
192/2005 e del D.P.R. 74/2013.
Il modello del libretto di impianto è stato approvato con D.M. 10 febbraio 2014 (Allegato I).
è la "carta di identità" dell'impianto e contiene, fra l’altro, tutti i dati relativi alle caratteristiche dell’impianto, al responsabile, ai controlli periodici.
Il responsabile dell'impianto è tenuto a controllare che il libretto sia compilato ed aggiornato dalle ditte di istallazione/manutenzione. Il libretto deve essere conservato presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto.
È il rapporto che il tecnico compila al termine delle operazioni di controllo dell’impianto termico. Il “Rapporto di controllo di efficienza energetica” varia in relazione alla tipologia di impianto. I modelli dei diversi rapporti sono stati approvati con D.M. 10 febbraio 2014 (Allegati II, III, IV e V).
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del 17 maggio 2001- Redazione in Napoli
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