I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre
realizzati:
a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura
dell'installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi
del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di
calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma
tali da poter modificare l'efficienza energetica;
d) con la periodicità minima, dipendente da tipologia e potenza
dell'impianto, indicata all'Allegato A della L.R. 39/2018.
Si precisa che i generatori di calore per i quali,
durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti
di combustione inferiori ai limiti
fissati nell'Allegato B del D.P.R. 74/2013, non riconducibili a tali
valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti
entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo.
Al termine delle operazioni di controllo,
l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e
sottoscrivere uno specifico Rapporto
di controllo di efficienza energetica
(RCEE), da redigersi secondo i modelli
approvati con D.M. 10 febbraio 2014. Una copia del RCEE è rilasciata
al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al
libretto.
Secondo quanto indicato nelle FAQ pubblicate sul sito del
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) alla
pagina
https://www.mase.gov.it/energia/efficienza-energetica/modelli-per-libretto-impianto-e-rapporto-efficienza-energetica/domande-frequenti,
nel caso degli impianti con macchine frigorifere/pompe di calore,
degli impianti alimentati da teleriscaldamento e degli impianti
cogenerativi, in assenza di norma tecnica di riferimento, al
momento è consentito provvedere a "redigere e sottoscrivere il
RCEE senza effettuare il controllo del sottosistema di
generazione", non compilando pertanto, della sezione E, i campi
sottoindicati:
Al di là delle esclusioni su elencate, si
raccomanda di compilare accuratamente, al PC o in stampatello, ogni
sezione del RCEE, senza tralasciare
alcuna voce.
Entro 60 giorni dalla data di effettuazione
del controllo il manutentore è tenuto a trasmettere
all'amministrazione comunale
la seconda copia del RCEE,
accompagnata dalla ricevuta di effettuato pagamento del Contributo
Impianti Termici (CIT) e
da una copia dei risultati dell'analisi di combustione (strisciata
dei fumi) ai sensi della norma UNI 10389:2019-1.
La
trasmissione del RCEE e del pagamento del CIT è possibile
esclusivamente
a cura dei manutentori/installatori
tramite apposito applicativo, per utilizzare il quale è necessario
iscriversi al Registro
Comunale dei manutentori/installatori (link alla pagina
www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/44616).
Si precisa che il RCEE riferito all'atto della prima messa in
esercizio dell'impianto non è tenuto al pagamento del CIT. In questi
casi l'ufficio effettuerà dei controlli a campione chiedendo a
comprova il libretto di impianto.
Si precisa che in questa fase, attuativa della suddetta delibera
389/2019, l'amministrazione sta collaborando con le associazioni di categoria e con gli operatori del settore per il perfezionamento
delle procedure. Si invita pertanto ad una periodica consultazione di
questa pagina per eventuali aggiornamenti.