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disposizioni in materia di polizia urbana e tutela della pubblica incolumità, in occasione del carnevale 2010

nel periodo compreso tra il 4 ed il 21 febbraio 2010 è vietato

 
  1. l'acquisto, la vendita e l'uso di bombolette spray emittenti sostanze imbrattanti urticanti o irritanti.
  2. la detenzione e l'uso in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico di materie atte ad imbrattare (bombolette spray, schiume, coloranti vari, farine, uova, polveri pruriginose, creme, ecc.) e/o recare danno a persone, cose e beni, quali civili abitazioni, attività commerciali, muri, edifici pubblici e privati, mezzi di trasporto ed altri oggetti di vario genere, nonchè imbrattare o sporcare strade, piazze, monumenti.
  3. l'assunzione di comportamenti, in luoghi pubblici e in luoghi aperti al pubblico, che possono turbare la tranquillità delle persone o creare situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose
 
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