Tutte le domande possono essere inviate:
a mezzo posta elettronica a energymanager@comune.napoli.it;
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:
impianti.termici@pec.comune.napoli.it
Ai sensi del D.P.R. 74/2013, g li impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'articolo 3 del decreto , secondo il quale la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare: a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. In città l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito per ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo.Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria. La durata giornaliera di attivazione degli impianti è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
Per le eventuali deroghe si rimanda agli artt. 3 e 4 del decreto.
Il responsabile dell'impianto deve rivolgersi al manutentore abilitato che, al momento della manutenzione, glielo rilascerà compilato con i dati tecnici e di intervento. Nel caso di vendita o cambio di casa o di inquilino, sarà cura del vecchio occupante consegnare obbligatoriamente tutta la documentazione al nuovo subentrante.
È un’analisi eseguita sulla caldaia (generatore di calore degli impianti termici con generatori di calore a fiamma) che consiste in un prelievo dei fumi di scarico dell'impianto, effettuato dal tecnico con una strumentazione in grado di analizzare i parametri chimici e fisici dei fumi. I valori misurati devono essere inseriti nel Rapporto di controllo di efficienza energetica. Tale analisi consente dicontrollare il livello di emissione di sostanze inquinanti, sia in ambiente domestico che all'esterno dell'abitazione, e il corretto funzionamento della caldaia.
Ci si riferisce alle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 8 della L.R. 39/2018 e all'art. 7 del D.P.R. 74/2013.
Una corretta manutenzione degli impianti termici garantisce al cittadino il risparmio energetico ed economico. In particolare per le caldaie poste in ambienti chiusi si possono verificare conseguenze anche gravi, dovute soprattutto alla formazione e diffusione del monossido di carbonio nei locali. Il monossido di carbonio (CO) è un gas inodore, incolore, tossico, letale
Sono principalmente tre:
1.se la combustione avviene in un locale insufficientemente areato;
2.cattivo funzionamento dello scarico dei fumi;
3. malfunzionamento dovuto a scarsa manutenzione dell'impianto stesso.
Le attività di controllo ed eventuale manutenzione e i controlli di efficienza energetica sono complementari tra loro e non sostitutivi l'uno dell'altro. Il controllo di efficienza energetica deve essere posto in essere nei casi degli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e degli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW.
Non sono sottoposti a controllo: le stufe, i caminetti, gli apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante (tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW) e i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate (ad es. scaldabagno, scaldino).
Il responsabile di un impianto di riscaldamento centralizzato è l'amministratore condominiale o l'eventuale terzo responsabile. Il cittadino dovrà verificare, in sede di assemblea condominiale, che sia effettuata la regolare manutenzione dell'impianto.