Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con decreto del 29 settembre 2016 n. 200, ha definito la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna per le industrie a rischio di incidente rilevante. Ai sensi dell’
art. 3 del richiamato decreto, il Prefetto, nel corso della predisposizione del piano di emergenza esterna e, comunque, prima della sua adozione, procede, d’intesa con il Comune o i Comuni interessati, alla consultazione della popolazione per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalità idonee.
Ai fini di tale consultazione, il Prefetto rende disponibili alla popolazione, in modo da assicurarne la massima accessibilità, le informazioni relative a:
a) la descrizione e le caratteristiche dell’area interessata dalla pianificazione o dalla sperimentazione;
b) la natura dei rischi;
c) le azioni possibili o previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente;
d) le autorità pubbliche coinvolte;
e) le fasi e il relativo cronoprogramma della pianificazione o della sperimentazione;
f) le azioni previste dal piano di emergenza esterna concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare.