Il titolo autorizzativo previsto dal vigente Regolamento comunale è la
concessione di occupazione di suolo pubblico che viene rilasciata
dalla U.O. Attività Tecniche della Municipalità 3.
L’istanza,
in
bollo da € 16,00 (da applicare sul Modello OSP 05) deve essere
inviata a mezzo PEC all’indirizzo:
municipalita3.attivita.tecniche@pec.comune.napoli.it,
utilizzando il modello Mod. OSP 05_ISTANZA SPAZI ANTISTANTI ESERCIZIO
COMMERCIALE.
Qualora il richiedente l'occupazione sia una
pubblica amministrazione, un’impresa o un professionista, a pena
irricevibilità dell’istanza, deve
indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, per
mezzo del quale avverranno tutte le comunicazioni inerenti il
procedimento e che sarà
riportato in Concessione:
gli altri soggetti, qualora non dispongano di un indirizzo di posta
elettronica certificata, dovranno
fornire, oltre al recapito, anche un indirizzo e-mail.
È
consigliato allegare
delega
al tecnico abilitato per
la ricezione delle comunicazioni relative all’istruttoria.
L'autorizzazione comporterà i seguenti versamenti:
- Diritti di istruttoria pratica (V. punto 1 precedente).
- Canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico, che verrà determinato dalla U.O.A.T. in funzione della superficie e della categoria della strada occupata, sul C/C n. 49543655 o su IBAN IT18Z0760103400000049543655, intestato a Servizio Gestione Canoni.
Il procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
Le
concessioni permanenti possono essere rinnovate per la stessa durata
della concessione originaria, se non diversamente disposto da norme
regionali o nazionali di settore, previa presentazione di
Segnalazione Certificata di Inizio Attività, almeno 7 giorni prima
della scadenza, attestante tra l'altro, sotto responsabilità del
dichiarante, la sussistenza di tutti i requisiti necessari
all'occupazione ed alle stesse condizioni dell'atto di concessione
originario. Mod. OSP_SRP SCIA RINNOVO OCCUPAZIONE PERMANENTE
Il
concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della
sua scadenza con apposita comunicazione di rinuncia all’occupazione
e contestuale riconsegna del titolo indirizzata al competente
Servizio concessorio ed al Servizio tributario competente.
La
cessazione del rapporto concessorio decorre
dalla data del provvedimento di presa d’atto del
Servizio concessorio e resta dovuto l’intero canone previsto per
l’anno in cui viene effettuato il recesso (art. 10 comma 3
Regolamento).
La
concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle
norme di legge e dei regolamenti comunali.
Il titolare della
concessione ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale
eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici.
La voltura della
concessione è soggetta alla presentazione di una comunicazione, a
firma congiunta del concessionario cedente e del successore avente
causa, al Servizio che ha rilasciato il provvedimento di concessione
ed al Servizio tributario competente.
In detta comunicazione si
dovrà attestare, responsabilmente, che non sono modificate le
condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata e che
sussistono tutti i requisiti, anche soggettivi del subentrante,
necessari all'occupazione.
La voltura ha effetto a partire dalla
data di ricezione della comunicazione, fatti salvi i provvedimenti di
sospensione o divieto del Comune in autotutela. Mod.
OSP_SVP VOLTURA OCCUPAZIONE PERMANENTE
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