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Provvedimenti definitivi o provvisori di mobilità veicolare e pedonale, su strade di competenza municipale. Modifica temporanea della circolazione o della sosta

Cosa si intende per modifica temporanea della circolazione o della sosta

Per modifica temporanea della circolazione o della sosta si intende qualsiasi variazione limitata nel tempo della disciplina della viabilità o della sosta dei veicoli su area ad uso pubblico. Per area ad uso pubblico si intendono sia le aree di proprietà pubblica destinate alla circolazione veicolare, pedonale o ciclabile che le aree di proprietà privata soggette al pubblico transito.

 

Si ha una modifica temporanea della circolazione o della sosta quando vengono attuate:

area recintata per cantiere
chiusura temporanea al transito
inversione senso di marcia
istituzione di particolare dispositivo di traffico (per cantieri e manifestazioni)
istituzione senso unico alternato (a mezzosemafori o con segnaletica)
limitazioni al transito(divieti per tipo di veicolo, massa complessiva, larghezza, altezza
modifiche della disciplina delle precedenze
trasformazioni da doppio senso a senso unico di circolazione
trasformazioni da senso unico a doppio senso di circolazione,
aree riservate alla sosta di particolari veicoli
divieti di sosta con o senza rimozione dei veicoli
divieto di fermata

L'Ordinanza per la modifica temporanea della circolazione o della sosta

Chiunque intenda effettuare una modifica temporanea della circolazione o della sosta deve preventivamente ottenere l'apposita Ordinanza prevista dalle norme del Codice della Strada.
L'Ordinanza per la modifica della circolazione o della sosta è un atto con validità temporanea soggetto a comunicazione a tutti i soggetti interessati, e reso noto a mezzo attraverso la collocazione dei segnali previsti dal vigente Codice della Strada.
L'Ordinanza è emessa, per le strade poste fuori dei centri abitati, dall'Ente proprietario della strada, mentre per le strade ricadenti nei centri abitati (anche per le strade private aperte al pubblico transito) è sempre emessa dal Comune (previo parere dell'Ente proprietario se diverso dal Comune) e precisamente da :

  • Servizio Viabilità e Traffico per le strade principali
  • all'U.O.A.T. della
  • Municipalità di competenza, per le strade secondarie

La Richiesta

va presentata:

  • all'U.O.A.T. (per le strade secondarie di competenza Municipale);
  • ovvero al Servizio comunale Viabilità e Traffico (per le strade della viabilità primaria - come da Elenco A);
  • ovvero al Protocollo Generale del Comune.
 

L'Ordinanza può essere richiesta dal committente i lavori o dal legale rappresentante o titolare della ditta esecutrice i lavori, dal responsabile della manifestazione o competizione sportiva, dal titolare dell'Autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico. Per i provvedimenti richiesti da condomini l'Ordinanza può essere richiesta dall'Amministratore Condominiale.
Per gli Uffici ed Enti pubblici, va richiesta dal Dirigente o dal Responsabile del Procedimento.

Essa deve contenere:

  • Le generalità complete del richiedente;
  • Il numero di codice fiscale del richiedente;
  • Le motivazioni che comportano l'emissione del provvedimento di modifica della circolazione o della sosta (per lavori edili occorre indicare anche numero e data di rilascio di Licenza, Concessione, Autorizzazione o D.I.A.);
  • Il tipo di provvedimento richiesto e la sua durata (giorni ed orario);
  • L'esatta individuazione della strada oggetto del provvedimento (nome della via/piazza, tratto o numeri civici di riferimento, eventuale lato stradale o corsia di marcia interessata).
 

Alla richiesta devono essere allegati:

  • La fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
  • Un estratto da aereofotogrammetrico in scala non inferiore a 1:1000, con indicazione delle aree soggette ai provvedimenti richiesti.
  • Planimetria in scala adeguata evidenziante il posizionamento della segnaletica temporanea e l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni
  • Per le Ordinanze che interessano tratti di strade regionali o provinciali ricadenti all'interno dei centri abitati, il parere della Provincia di Napoli.
 

Il richiedente l'Ordinanza deve essere sempre persona fisica avente titolo reale.
Il rilascio dell'Ordinanza avviene entro 15 giorni dalla richiesta. Il ritiro dell'Ordinanza dovrà comunque avvenire almeno 48 ore prima dell'inizio del provvedimento. L'interessato dovrà presentarsi per il ritiro dell'Ordinanza presso l'U.O.A.T.

Pareri

Il dispositivo di traffico temporaneo da attuarsi per la modifica temporanea della circolazione o della sosta, predisposto dall'U.O.A.T. (per le strade secondarie) ovvero dal Servizio Viabilità e Traffico (per le strade primarie), va sottoposto preliminarmente al parere della "Conferenza Permanente dei Servizi per la organizzazione dei piani di traffico relativi alla attuazione dei cantieri di lavoro e manifestazioni".

Durata del procedimento

Il procedimento potrà perfezionarsi e concludersi utilmente nel tempo medio di 15 giorni (tempo medio, dall'acquisizione della richiesta al netto delle competenze di altri servizi coinvolti nella procedura, fino al rilascio o al diniego dell'Ordinanza ovvero alla comunicazione all'utenza dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis L. 241/1990). E' buona norma presentare la richiesta almeno 30 giorni prima della data d'inizio dell'occupazione, onde consentire all'U.O.A.T. la definizione dell'istruttoria nei tempi tecnici di standard.

 

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