Per modifica temporanea della circolazione o della sosta si intende qualsiasi variazione limitata nel tempo della disciplina della viabilità o della sosta dei veicoli su area ad uso pubblico. Per area ad uso pubblico si intendono sia le aree di proprietà pubblica destinate alla circolazione veicolare, pedonale o ciclabile che le aree di proprietà privata soggette al pubblico transito.
Si ha una modifica temporanea della circolazione o della sosta quando vengono attuate:
area recintata per cantiere |
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chiusura temporanea al transito |
inversione senso di marcia |
istituzione di particolare dispositivo di traffico (per cantieri e manifestazioni) |
istituzione senso unico alternato (a mezzosemafori o con segnaletica) |
limitazioni al transito(divieti per tipo di veicolo, massa complessiva, larghezza, altezza |
modifiche della disciplina delle precedenze |
trasformazioni da doppio senso a senso unico di circolazione |
trasformazioni da senso unico a doppio senso di circolazione, |
aree riservate alla sosta di particolari veicoli |
divieti di sosta con o senza rimozione dei veicoli |
divieto di fermata |
Chiunque intenda effettuare una modifica temporanea della circolazione o della sosta deve preventivamente ottenere l'apposita Ordinanza prevista dalle norme del Codice della Strada.
L'Ordinanza per la modifica della circolazione o della sosta è un atto con validità temporanea soggetto a comunicazione a tutti i soggetti interessati, e reso noto a mezzo attraverso la collocazione dei segnali previsti dal vigente Codice della Strada.
L'Ordinanza è emessa, per le strade poste fuori dei centri abitati, dall'Ente proprietario della strada, mentre per le strade ricadenti nei centri abitati (anche per le strade private aperte al pubblico transito) è sempre emessa dal Comune (previo parere dell'Ente proprietario se diverso dal Comune) e precisamente da :
va presentata:
L'Ordinanza può essere richiesta dal committente i lavori o dal legale rappresentante o titolare della ditta esecutrice i lavori, dal responsabile della manifestazione o competizione sportiva, dal titolare dell'Autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico. Per i provvedimenti richiesti da condomini l'Ordinanza può essere richiesta dall'Amministratore Condominiale.
Per gli Uffici ed Enti pubblici, va richiesta dal Dirigente o dal Responsabile del Procedimento.
Essa deve contenere:
Alla richiesta devono essere allegati:
Il richiedente l'Ordinanza deve essere sempre persona fisica avente titolo reale.
Il rilascio dell'Ordinanza avviene entro 15 giorni dalla richiesta. Il ritiro dell'Ordinanza dovrà comunque avvenire almeno 48 ore prima dell'inizio del provvedimento. L'interessato dovrà presentarsi per il ritiro dell'Ordinanza presso l'U.O.A.T.
Il dispositivo di traffico temporaneo da attuarsi per la modifica temporanea della circolazione o della sosta, predisposto dall'U.O.A.T. (per le strade secondarie) ovvero dal Servizio Viabilità e Traffico (per le strade primarie), va sottoposto preliminarmente al parere della "Conferenza Permanente dei Servizi per la organizzazione dei piani di traffico relativi alla attuazione dei cantieri di lavoro e manifestazioni".
Il procedimento potrà perfezionarsi e concludersi utilmente nel tempo
medio di 15 giorni (tempo medio,
dall'acquisizione della richiesta al netto delle competenze di altri servizi
coinvolti nella procedura, fino al rilascio o al diniego dell'Ordinanza ovvero alla
comunicazione all'utenza dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex
art. 10-bis L. 241/1990). E' buona norma presentare la richiesta almeno
30 giorni prima della data d'inizio dell'occupazione, onde
consentire all'U.O.A.T. la definizione dell'istruttoria nei tempi tecnici di
standard.