Si ricorda che entro il 31 marzo deve essere disposto lo spegnimento di tutti gli impianti di riscaldamento.
Infatti il territorio del Comune di Napoli è classificato in zona climatica "c" ai sensi del DPR 412/93 e DPR 551/99, ed in tale area l'esercizio degli impianti di riscaldamento invernale è consentito per 10 ore giornaliere nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 31 marzo, nell'intervallo orario compreso tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
In tutti gli edifici in cui è presente un impianto centralizzato, l'amministratore o i proprietari sono obbligati ad esporre un cartello indicante il periodo e gli orari di accensione scelti
Si ricorda altresì che la manutenzione periodica del proprio impianto termico è un obbligo previsto dall'art. 31 della Legge 9 gennaio 1991 n.10, al fine di ottimizzare il rendimento energetico delle caldaie e contenere il consumo di energia. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio o l'eventuale terzo che se ne è assunto la responsabilità, che non "mantiene in esercizio gli impianti" e non "provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni delle normative vigenti" è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000.
È in ogni caso doveroso mantenere l'impegno di limitare il più possibile i consumi energetici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e per ridurre le concentrazioni degli inquinanti in atmosfera urbana.
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del 17 maggio 2001- Redazione in Napoli
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