Per opere edilizie ancora in corso di esecuzione può essere presentata segnalazione certificata di agibilità parziale anche per singoli edifici o singole porzioni della costruzione o per singole unità immobiliari qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni.
La segnalazione certificata di agibilità deve essere presentata su supporto cartaceo all'Amministrazione comunale compilando l'apposita modulistica (modello SCIAG.a e modello SCIAG.b) cui vanno allegati i documenti essenziali nello stesso richiesti in generale e quelli ulteriori, se previsti dalla peculiare natura dell'intervento.
Per l'iter procedurale della segnalazione certificata di agibilità va applicata la disciplina di cui all'articolo 24 Dpr n.380/01 smi.
Per tutto quanto costruito abusivamente e successivamente condonato, occorre presentare istanza per il rilascio del certificato di agibilità presso il Servizio antiabusivismo e condono edilizio.
Per le costruzioni edificate prima del 1934 non occorre presentare segnalazione certificata di agibilità, purché ultimate prima dell'entrata in vigore del RD n.1265/34 smi.