Sono stabilimenti balneari le strutture poste sulla riva del mare attrezzate per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce. Gli stabilimenti balneari possono essere altresì dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio di attività connesse alla balneazione, come le cure elioterapiche e la ricreazione, purché in possesso delle relative autorizzazioni.
La normativa in materia di esercizio di stabilimento balneare è disciplinata dall'art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 di approvazione del T.U.L.P.S., dall'Ordinanza n. 62/2002 dell'Autorità Marittima Capitaneria di Porto relativa alla disciplina dell'attività balneare, dall'Ordinanza n. 16 del 14/07/2004 dell'Autorità Portuale di Napoli e dall'Ordinanza 78/2008 della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Napoli.
La licenza di esercizio è subordinata al possesso dei requisiti igienico-sanitari, di prevenzione incendi e urbanistico-edilizi.