I beni confiscati alla criminalità organizzata, rappresentano un patrimonio di enorme valore non solo per l'oggettivo prestigio patrimoniale di tali immobili, ma soprattutto per il loro grande significato simbolico: sono, infatti, il segno tangibile dell'azione dello stato contro le mafie.
La legge n. 575/1965 e s.m.i. e il D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), individua i Comuni quali destinatari di diversi beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, da utilizzare per fini istituzionali o sociali.
Ai sensi dell'art. 48 comma 3 lett. c del nuovo Codice, gli Enti Territoriali sono tenuti a predisporre apposito elenco da pubblicare e aggiornare periodicamente. L'Amministrazione comunale, anche alla luce della più recente legislazione, nonché dell'apertura a Napoli di una sede dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati, si è posta quale obiettivo prioritario il pieno utilizzo dei beni in questione sia perché l'aggressione ai patrimoni mafiosi si è dimostrata uno degli strumenti più efficaci per la disarticolazione delle aggregazioni criminali sia perché il valore simbolico della restituzione alla collettività dei beni illecitamente sottratti assume una particolare rilevanza sociale.
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del 17 maggio 2001- Redazione in Napoli
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