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Certificazioni e costi

A partire dal 1 gennaio 2012 non è consentito alle Pubbliche Amministrazioni emettere certificati da produrre alle altre pubbliche amministrazioni e ai privati gestori di pubblici servizi. In questi casi è obbligatorio il ricorso all'autocertificazione, che non ha nessun costo e non necessita dell’autentificazione della firma. La mancata ricezione delle autocertificazioni costituisce violazione dei doveri di ufficio.

Possono essere rilasciati dagli uffici comunali esclusivamente certificati utilizzabili nei rapporti tra privati (es. Banche, Imprese, Assicurazioni, Uffici Legali, ecc.). Tali certificati sono soggetti all'imposta di bollo, di € 16,00 e al versamento dei diritti di segreteria di euro 0.52, tranne nei casi in cui sia prevista dalla normativa una specifica esenzione (DPR 26/10/1972 n. 642 e smi). Le certificazioni predette sono rilasciate dagli uffici comunali con l'apposizione, a pena di nullità, della dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Non possono essere prodotti certificati, oltre il termine di validità, con la dichiarazione che "le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio".

L'utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli e da spese per fini diversi da quelli indicati sul certificato è una violazione della normativa fiscale vigente. L'articolo 22 del DPR 26/10/1972 n. 642 stabilisce che tutti i soggetti che hanno sottoscritto, ricevuto, accettato o negoziato atti e documenti non in regola con l'imposta o che degli stessi facciano uso sono solidamente obbligati al pagamento dell'imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie. Le certificazioni di stato civile sono esenti da bollo.
 
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