Per i verbali contestati e non contestati immediatamente al trasgressore al momento della violazione il trasgressore o il proprietario del veicolo verbalizzato al quale viene notificato il verbale di contravvenzione può:
1. Proporre ricorso al Prefetto di Napoli entro 60 giorni dalla notifica;
2. In alternativa, entro il termine di 30 giorni, proporre ricorso al Giudice di Pace;
3. Provvedere al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica.
L'Ufficio, ricevuto il ricorso proposto dal trasgressore e/o dall'obbligato in solido (proprietario) direttamente, dalla Prefettura o a mezzo posta e provvede ad espletare la procedura di valutazione per poi inviare il fascicolo al Prefetto per l'accoglimento (Decreto di Archiviazione) o per il rigetto (Ordinanza Ingiunzione).
Per quanto riguarda il ricorso al Prefetto, l'interessato può:
- Proporlo mediante deposito presso il Servizio Sanzioni Amministrative - con sede in Via
Diocleziano n. 330 - 80124 - Napoli:
Martedì
mattina 8:00/13:00 - pomeriggio 14:00/17:00
Giovedì
mattina 8:00/13:00 - pomeriggio 14:00/17:00
Venerdì
mattina 8:00/13:00
Ad agosto:
martedì - giovedì e venerdì solo di mattina orario 8:00/13:00
- Inviarlo direttamente al Prefetto mediante raccomandata A/R entro 60 giorni in Via Vespucci n. 172 (Napoli), ovvero intestato al Prefetto di Napoli tramite il Servizio Sanzioni Amministrative - U.O.V. Ufficio ricorsi.
Agli scritti difensivi e ai documenti in carta semplice va allegato l'originale del verbale. Si può anche chiedere di essere sentiti personalmente o tramite rappresentante delegato. E' importante fornire sempre un recapito telefonico.
Per conoscere l'esito dei ricorsi al C.d.S. proposti al Prefetto, il proponente può collegarsi al sito http://sana.interno.it, scegliere la prefettura di Napoli ed effettuare la ricerca per numero di verbale e cognome e nome. Alla pagina 2 al paragrafo 3, primo rigo, dopo le parole "il verbalizzato" inserire "o l'obbligato in solido.
Per quanto riguarda il ricorso al Giudice di Pace, l'interessato può:
N.B. In seguito al D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A) come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1307 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), al momento della presentazione del ricorso al G.d.P. bisogna versare non una cauzione ma un Contributo Unificato (Spese di Giustizia).
Per ulteriori informazioni leggere i file allegati:
Informazioni_Contributo_GdP e Modello_pagamento_unificato2010
Importi Contributo Unificato ex art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, N. 115
VALORE DELLA CONTROVERSIA CONTRIBUTO
A) fino a € 1.100,00 € 33,00
Così come stabilito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 31 maggio 2010.