Per poter circolare sulle strade pubbliche o, comunque, soggette a pubblico passaggio, i veicoli devono essere coperti da assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla loro circolazione. Tale obbligo è specificamente indicato nell'art. 193 del Codice della strada.
Colui il quale venga sorpreso a circolare con un veicolo sprovvisto di assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 798,00 ed alla sanzione accessoria del sequestro del veicolo.
In esito all'accertamento della violazione di una delle predette norme, il veicolo viene sottoposto a sequestro amministrativo e, corredato di un apposito sigillo, viene, di norma, affidato in custodia al proprietario o, in sua assenza, al conducente i quali sono tenuti a custodirlo, a loro spese, in un luogo di cui abbiano la disponibilità o che, in ogni caso, non sia soggetto a pubblico passaggio.
In caso di rifiuto della custodia:
All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.725,00 ad € 6.903,00, nonchè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
Le procedure di dissequestro di un veicolo sequestrato perché sprovvisto di assicurazione variano in rapporto alle due seguenti circostanze:
1. l'assicurazione del veicolo è scaduta da oltre i quindici giorni di cui all'art. 1901 comma 2 c.c. ed il trasgressore rende nuovamente operante la copertura entro trenta giorni dalla predetta scadenza.
In tal caso il proprietario del veicolo può ottenere il dissequestro e la riduzione della sanzione ad un quarto, recandosi presso l'ufficio da cui dipende l'agente che ha proceduto al sequestro, munito della documentazione originale dei seguenti atti e presentando istanza corredata da copia di:
2. l'assicurazione del veicolo è scaduta da oltre i quindici giorni di cui all'art. 1901 comma 2 c.c. ma il trasgressore non rende nuovamente operante la copertura entro i successivi quindici giorni (per complessivi trenta giorni dalla scadenza della assicurazione) ovvero l'assicurazione è scaduta da oltre trenta giorni ovvero ancora l'assicurazione non risulta essere mai stata stipulata.
In tal caso il proprietario del veicolo può scegliere di:
a) richiedere il dissequestro definitivo allo scopo di rimettere in circolazione il veicolo,
b) richiedere il dissequestro temporaneo allo scopo di procedere alla rottamazione del veicolo, così ottenendo anche la riduzione della sanzione ad un quarto del minimo edittale.
Nell'ipotesi di cui alla lettera a) l'interessato dovrà recarsi presso l'ufficio da cui dipende l'agente che ha proceduto al sequestro munito delle copie originali dei seguenti atti e presentare istanza di dissequestro corredata da:
Nell'ipotesi di cui alla lettera b) l'interessato, entro trenta giorni dalla data del sequestro, dovrà recarsi presso l'ufficio da cui dipende l'agente che ha proceduto al sequestro munito delle copie originali dei seguenti atti e presentare istanza di temporaneo dissequestro corredata da:
A conclusione della procedura, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data del sequestro pena decadenza del beneficio, se il veicolo sarà stato effettivamente rottamato, tre quarti della somma versata a garanzia verranno restituiti, previa esibizione dell'attestato di avvenuta rottamazione. Un quarto, invece, verrà trattenuto dall'ufficio a titolo di pagamento della sanzione.
In tale ipotesi il veicolo non può essere dissequestrato secondo le norme di rito bensì deve essere sottoposto a sequestro amministrativo, finalizzato alla confisca amministrativa.