La durata e la conferma della validità della patente di guida sono regolate dall'art. 126 del Codice della strada.
Le patenti A e B hanno validità di dieci anni a meno che non siano rilasciate o confermate a chi ha superato i 50 anni di età; in questo caso la validità è limitata a cinque anni.
I conducenti che hanno superato 80 anni possono continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente A, B, C ed E, purché conseguano uno specifico attestato rilasciato dalla Commissione Medico Locale a seguito di visita specialistica biennale.
Tutte le altre patenti comprese quelle speciali, hanno validità di cinque anni, a meno che non siano rilasciate o confermate a chi ha superato i 70 anni; in questa ipotesi la validità è limitata a tre anni.
I diabetici trattati con insulina in possesso di patente C, D, CE, o DE sono soggetti ad accertamenti con cadenza annuale, salvi periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità.
Per i titolari di Certificato Abilitazione Professionale (CAP) l'accertamento dei requisiti per la conferma di validità del certificato deve avvenire ogni 5 anni e, comunque, in occasione della conferma di validità della patente.
La conferma della patente di categoria D comporta automaticamente la conferma del KD eventualmente posseduto e così pure del KA e del KB se sono associati a patenti C o D; se invece questi ultimi sono associati a patenti A o B (che valgono 10 anni), devono essere confermati indipendentemente dalla conferma della patente.
Chiunque guidi con patente o carta di qualificazione del conducente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 159,00 a € 639,00. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del C.d.S.
Per ottenere la conferma della validità della patente di guida, in gergo chiamata anche "rinnovo della patente", occorre sottoporsi a specifici accertamenti medici per verificare se sussistono ancora i requisiti psico-fisici necessari per guidare i veicoli.
La visita medica per ottenere il certificato che conferma la validità della patente di guida può essere richiesta alla struttura territoriale di Medicina legale dell'A.S.L. (ex Condotta medica) ovvero ad Agenzie che espletano pratiche automobilistiche.
La validità della patente è confermata dal competente DTT (Dipartimento Trasporti Terrestri) ex ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C., che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al DTT (Dipartimento Trasporti Terrestri) ex ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al precedente periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonché i competenti uffici del Ministero dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.
Tipo patente |
Categorie |
Età del richiedente il rilascio o la conferma |
Validità |
Note |
---|---|---|---|---|
A |
A e A1 |
Fino a 50 anni |
10 |
|
Fino a 70 anni |
5 |
|||
Dopo i 70 anni |
3 |
|||
Dopo 80 anni |
2 |
SALVO ATTESTATO RILASCIATO, A SEGUITO VISITA SPECIALISTICA, DALLA COMMISSIONE MEDICO LOCALE(art.115 c.2bis) |
||
B |
B e BE |
Fino a 50 anni |
10 |
|
Fino a 70 anni |
5 |
|||
Dopo i 70 anni |
3 |
|||
Dopo 80 anni |
2 anni |
SALVO ATTESTATO RILASCIATO, A SEGUITO VISITA SPECIALISTICA, DALLA COMMISSIONE MEDICO LOCALE(art.115 c.2bis) |
||
C |
Fino a 70 anni |
5 |
||
Dopo i 70 anni |
3 |
|||
Dopo 80 anni |
2 anni |
SALVO ATTESTATO RILASCIATO, A SEGUITO VISITA SPECIALISTICA, DALLA COMMISSIONE MEDICO LOCALE(art.115 c.2bis) |
||
D |
Fino a 60 anni |
5 |
TALE LIMITE PUO' ESSERE ELEVATO ANNO PER ANNO, FINO A 68 ANNI, QUALORA IL CONDUCENTE CONSEGUA SPECIFICO ATTESTATO ANNUALE, A SEGUITO VISITA MEDICA SPECIALISTICA (art.115 c.2/b) |