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Perdita o deterioramento della patente

Sottrazione, smarrimento o distruzione del documento

  • In caso di sottrazione, smarrimento o distruzione della patente di guida, si deve presentare denuncia, entro 48 ore dalla constatazione del fatto, ad un ufficio di polizia, il quale rilascia, unitamente ad un'attestazione di resa denuncia, un permesso provvisorio di guida che sostituisce il documento sottratto, smarrito o distrutto per 90 giorni. Al momento della presentazione della denuncia, l'interessato deve avere al seguito n. 2 foto recenti in formato tessera stampate su carta non termica, su fondo bianco e a capo scoperto.
  • A questo punto l'iter per l'ottenimento del duplicato, regolato dal d.P.R. n. 104/2000, varia a seconda della duplicabilità o meno della patente da parte dell'Ufficio Centrale Operativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (verificata, all'atto della denuncia, dall'organo di polizia ricevente):
  • se il documento è duplicabile, l'interessato riceve il duplicato al proprio indirizzo di residenza tramite posta-contrassegno. Il costo dell'operazione è di € 7,80 più spese postali, da pagare al postino all'atto della consegna. Qualora il duplicato non venga recapitato entro 45 giorni dalla denuncia, è possibile chiedere informazioni telefonicamente al numero verde 800-232323 dell'U.C.O.; se il recapito non avviene entro 90 giorni, la validità del permesso provvisorio di guida si intende prorogata fino alla ricezione del duplicato.
  • Se il documento risulta non duplicabile secondo la procedura semplificata, l'interessato deve presentare la richiesta di duplicato presso un Ufficio della Motorizzazione Civile (quello competente per la provincia di Napoli si trova in Napoli alla via Argine 422) o attraverso uno Studio di Consulenza Automobilistica abilitato. Sia nel primo che nel secondo caso il richiedente deve produrre la seguente documentazione:
  1. attestazione del versamento di €€ 9,00 sul c/c postale n. 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso uffici postali e della Motorizzazione);
  2. attestazione di resa denuncia all'organo di polizia o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia;
  3. n. 2 foto recenti in formato tessera stampate su carta non termica, su fondo bianco e a capo scoperto;
  4. quando la patente sia scaduta di validità, certificato medico in bollo munito di fotografia risalente a non più di 6 mesi prima, rilasciato da uno dei medici citati nell'art.119 c.d.s.
 

Dal momento del rilascio del permesso provvisorio la patente di guida sottratta o smarrita non è più valida e, qualora dovesse essere rinvenuta, deve essere distrutta.

Deterioramento del documento

La patente di guida si considera deteriorata quando:

  1. si presenta divisa in più parti;
  2. risultano illeggibili i dati anagrafici dell'intestatario o quelli identificativi del documento;
  3. la fotografia non consente più un riscontro dei tratti somatici dell'intestatario.
 

L'interessato può richiedere il rilascio del duplicato ad un Ufficio della Motorizzazione Civile o ad uno Studio di Consulenza Automobilistica abilitato, producendo la seguente documentazione:

  1. documento originale (solo in visione);
  2. attestazione del versamento di € 9,00 sul c/c postale n. 9001;
  3. attestazione del versamento di € 29,24 sul c/c postale n. 4028;
  4. n. 2 foto recenti in formato tessera stampate su carta non termica, su fondo bianco e a capo scoperto;
  5. quando la patente sia scaduta di validità, certificato medico in bollo munito di fotografia risalente a non più di 6 mesi prima, rilasciato da uno dei medici citati nell'art.119 c.d.s.
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