Disciplina dell'attività di bed and breakfast Legge Regione Campania N. 5 del 10.05.2001
Articolo 1 - Definizione e caratteristiche
Costituisce attività ricettiva di "Bed and Breakfast " l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata, con carattere saltuario e non professionale, da un nucleo familiare che, ad integrazione del proprio reddito, utilizza parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere e per un massimo di sei ospiti.
L'attività di cui al comma 1 deve assicurare i seguenti servizi minimi:
fino a due ospiti un servizio bagno anche coincidente con quello dell'abitazione; oltre i due ospiti un ulteriore servizio bagno;
requisiti dimensionali minimi per camera, come segue: 9,00 mq per un posto letto; 12,00 mq per due posti letto; 18,00 mq per tre posti letto; 24,00 mq per quattro posti letto;
pulizia quotidiana dei locali;
cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a settimana o a cambio del cliente;
fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
cibi e bevande confezionate per la prima colazione.
I locali destinati all'attività di "Bed and Breakfast" devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico edilizie, previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale, nonché l'adeguamento alle normative di sicurezza vigenti.
Il soggiorno massimo consentito non può superare i trenta giorni consecutivi.
L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell'abitazione, l'obbligo di residenza e stabile domicilio nella stessa.