L'Imposta di Soggiorno è stata adottata dal Comune di Napoli con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 21 giugno 2012, ed è entrata in vigore dal 1° luglio 2012.
L'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi in materia di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 47 del 16 settembre 2013 sono state modificate le tariffe dell'Imposta di Soggiorno. Pertanto, a decorrere dal 1° ottobre 2013, le tariffe da applicare sono le seguenti:
Si fa presente che l'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi).
Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di dieci consecutivi): 1,00.
N.B. Sono esclusi dal pagamento dell'imposta gli Ostelli per la Gioventù.
L'esenzione di cui ai punti 3) 4) e 5) è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente e il periodo delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore deve dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza del malato o ricoverato.
Tali certificazioni sono conservate presso la struttura ricettiva, per i controlli degli uffici tributari comunali.
I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a:
a) informare i propri ospiti sull'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, dedicando, per tale informativa alla clientela, appositi spazi all'interno della struttura;
b) riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza;
c) effettuare il versamento dell'imposta di soggiorno al Comune di Napoli, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre/semestre:
1. con accredito mediante bonifico sull'apposito conto corrente postale n° 001014783466 (codice IBAN IT97 T076 0103 4000 0101 4783 466, codice BIC/SWIFT T 07601 03400 001014783466), intestato al Comune di Napoli Riscossione Imposta di Soggiorno, ed esclusivamente dedicato all'Imposta di Soggiorno;
2. tramite procedure di pagamento on-line (in corso di predisposizione);
3. la causale del riversamento deve contenere le seguenti indicazioni:
- denominazione esatta della struttura ricettiva che effettua il riversamento,
- "versamento imposta di soggiorno",
- trimestre/semestre e anno di riferimento;
d) dichiarare al Comune di Napoli (utilizzando i modelli allegati) trimestralmente/semestralmente ed entro 15 giorni del mese successivo:
- il numero di clienti che hanno pernottato nella struttura;
- il relativo periodo di permanenza;
- il numero dei soggetti esenti dal pagamento dell'imposta;
- l'imposta complessivamente dovuta per il trimestre/semestre e gli estremi del versamento effettuato.
e) esibire e rilasciare, agli Uffici Tributari comunali preposti alle attività di controllo e accertamento dell'imposta, atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati;
f) la dichiarazione trimestrale/semestrale va effettuata anche se, per il medesimo periodo, non è dovuto alcun versamento al Comune.
Si fa presente che solo i gestori delle strutture ricettive extra alberghiere (ad esempio: bed & breakfast, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, foresterie per turisti, case religiose d'ospitalità, agriturismi, ecc.) effettueranno il versamento di cui alla lettera c) e presenteranno la dichiarazione di cui alla lettera d) con cadenza semestrale.
Con la Deliberazione di C.C. n. 46 del 16/09/2013 è stato stabilito che le strutture extralberghiere presenteranno la dichiarazione con cadenza semestrale. Fermo restando che a partire dal 1° gennaio 2014, per le strutture extralberghiere la presentazione della Dichiarazione sarà semestrale, in sede di prima applicazione per il periodo ottobre/novembre/dicembre 2013, a conclusione dell'anno solare, le strutture extralberghiere, presenteranno la dichiarazione trimestralmente, effettuando i riversamenti entro il 15 gennaio 2014.
Si fa presente, infine, che il gestore, su ogni riversamento trimestrale/semestrale, può trattenere fino ad un massimo del 3% dell'imposta lorda riscossa dai contribuenti a titolo di rimborso spese debitamente documentate. La documentazione comprovante le spese sostenute sarà allegata alla citata dichiarazione trimestrale/semestrale.
Per ogni informazione relativa a sanzioni, riscossione coattiva e contenzioso dell'Imposta di Soggiorno consultare l'allegato Regolamento modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 46 del 16 settembre 2013