Il principio contabile applicato della programmazione, presente nell’allegato 4.1 al decreto legislativo 118 del 2011, definisce al paragrafo 1 la programmazione come “il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”.
Al paragrafo 4.2 sono quindi indicati quali strumenti di programmazione degli enti locali tra gli altri:
- il Documento unico di programmazione (DUP) e l'eventuale nota di aggiornamento del DUP;
- il bilancio di previsione finanziario;
- il piano esecutivo di gestione e delle performances;
- il piano degli indicatori di bilancio;
- il rendiconto sulla gestione.
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del 17 maggio 2001- Redazione in Napoli
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