Giusto decreto legge 31 agosto 2013 n° 102, il versamento dell'Acconto dell'IMU dovuta per l'anno 2013 per l'abitazione principale e relative pertinenze è abolito.
L'abolizione dell'Acconto IMU 2013 opera anche per i terreni agricoli, i fabbricati rurali, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnati dagli IACP. L'abolizione dell'Acconto 2013 NON opera per gli altri immobili e per le abitazioni principali "di lusso" (categorie catastali A1, A8 e A9).
Si fa presente, inoltre, che, il citato decreto legge n° 102/2013, ha disposto che non è dovuta la seconda rata dell'IMU 2013 relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Il Comune di Napoli con deliberazione Consiliare n° 45 del 16 settembre 2013 ha determinato le seguenti aliquote:
(Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3912)
Ai fini IMU per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
(Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3918)
Si applica agli immobili locati, a titolo di abitazione principale, con contratto conforme all'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto, in data 10 novembre 2003, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 9 dicembre 1998 n° 431, ovvero ad un eventuale rinnovo dell'Accordo medesimo.
Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 1 - comma 380, lettera a - della legge 24 dicembre 2012 n° 228, l'imposta dovuta per l'anno 2013 per tali immobili è riservata interamente al Comune.
(Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3918)
Si applica agli immobili locati, a titolo di abitazione principale, a "giovani coppie" con contratto conforme all'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto, in data 10 novembre 2003, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 9 dicembre 1998 n° 431, ovvero ad un eventuale rinnovo dell'Accordo medesimo. Per "giovane coppia" si intendono i coniugi che, al 31 dicembre 2012 non hanno compiuto 35 anni di età e hanno contratto matrimonio non prima del 1° giugno 2009.
Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 1 - comma 380, lettera a - della legge 24 dicembre 2012 n° 228, l'imposta dovuta per l'anno 2013 per tali immobili è riservata interamente al Comune
(Codici tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3914 per i terreni, 3916 per le aree fabbricabili e 3918 per gli altri fabbricati)
Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze (ad esclusione di quelli di categoria catastale D), l'imposta va calcolata con l'aliquota del 10,6 per mille. Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 1 - comma 380, lettera a - della legge 24 dicembre 2012 n° 228, l'imposta dovuta per l'anno 2013 per tali immobili è riservata interamente al Comune.
(Codici tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3925 per la quota Statale, 3930 per la quota Comunale)
Per gli immobili di categoria catastale D, va versata allo Stato l'importo dell'imposta dovuta applicando l'aliquota del 7,6 per mille (articolo 1 - comma 380, lettera f - legge 24 dicembre 2012 n° 228). Il contribuente, viceversa, verserà al Comune l'importo dell'imposta dovuta applicando, l'aliquota del 3 per mille.
Il riconoscimento delle aliquote ridotte di cui alle lettere B e C è subordinato alla presentazione, presso gli uffici comunali (Direzione Servizi Finanziari - Servizio Accertamento Entrate - Ufficio IMU), entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di imposta, di apposita dichiarazione da compilarsi su modelli all'uopo predisposti e forniti gratuitamente dagli uffici innanzi detti.
In sede di Saldo il contribuente deve versare, a conguaglio, le somme ancora dovute calcolate sulla base delle aliquote deliberate dal Comune al netto di quanto già pagato in sede di Acconto.
Si rammenta che, per gli immobili per i quali non era stata prevista la sospensione del pagamento, l'Acconto 2013 andava versato calcolando l'imposta dovuta applicando le aliquote deliberate per l'anno 2012: 5 per mille (abitazione principale di "lusso" e sue pertinenze) e 10,6 per mille (altri immobili).
Si ottiene incrementando la rendita catastale dell'immobile del 5% (del 25% se trattasi di terreno agricolo), ed utilizzando i seguenti moltiplicatori:
Il contribuente non deve procedere al pagamento dell'imposta se l'importo da versare è inferiore a 12,00. Tale importo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta (Acconto e Saldo).
- CONIUGE DIVORZIATO E/O SEPARATO: contribuente ai fini dell'imposta è esclusivamente il coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione sull'immobile.
- ANZIANI O DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARIO A SEGUITO DI RICOVERSO PERMANENTE: l'unità immobiliare NON LOCATA posseduta dai soggetti in questione a titolo di proprietà o usufrutto è equiparata, ai fini IMU, all'abitazione principale.
- RESIDENTI ALL'ESTERO: l'unità immobiliare NON LOCATA posseduta dai soggetti in questione a titolo di proprietà o usufrutto è equiparata, ai fini IMU, all'abitazione principale.
- IMMOBILI STORICI: per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n° 42/2004 il valore imponibile (calcolato come specificato sopra) è ridotto del 50%.
- IMMOBILI INAGIBILI: per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, il valore imponibile è ridotto del 50%.
- COOPERATIVE EDILIZIE: a decorrere dall'anno di imposta 2013 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, sono equiparate, ai fini IMU, all'abitazione principale;
- PERSONALE FORZE ARMATE, FORZE DI POLIZIA E PREFETTIZIO: in virtù del citato decreto legge n° 102/2013, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.
- IACP: agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari va applicata l'aliquota del 10,6 per mille e spetta, per ogni immobile, la detrazione di 200,00. L'imposta relativa agli immobili in questione è versata interamente al Comune in cui è ubicato l'immobile (Ministero Economia e Finanze-Dipartimento delle Finanze n° 12507 del 15 giugno 2012).