Il vigente
Regolamento per la tutela degli animali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 25/07/2012 all'
art.23 comma 2 prevede l'individuazione di
apposite aree da destinare alla sgambatura dei cani.Alcune Municipalità, particolarmente sensibili a tale problematica, hanno già individuato, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, delle aree dotate dei previsti requisiti e che di seguito si elencano:
- Parco pubblico denominato "Via Lieti a Capodimonte"
- Parco pubblico in Viale dei pini ai Colli Aminei"
- Piazza Beneventano
- Giardini Molosiglio Via Acton
- Piazza Mercadante
All'interno di tali aree i cani possono correre e giocare senza guinzaglio e museruola.
Permane l'obbligo a carico dei proprietari dei cani di munirsi di paletta e sacchetto per la rimozione degli escrementi, anche nelle aree sopra riportate, ai sensi dell' Ordinanza Sindacale n. 456 del 7/05/2012 con la quale è sancito il divieto di imbrattamento delle strade a mezzo di deiezioni canine.
All'esterno di queste aree i cani non devono disturbare la popolazione e, quindi, in caso di necessità, essere muniti di guinzaglio o di museruola o di entrambi.