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Riduzione del 30% sull'importo dovuto per le sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada

Il decreto del FARE n. 69/2013 ha modificato l'articolo 202 del codice della strada prevedendo la possibilità per il trasgressore di beneficiare di una riduzione del 30% sull'importo dovuto quale pagamento per le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada. La nuova normativa sulle sanzioni amministrative è entrata in vigore alla mezzanotte del 21 agosto e ha valore retroattivo.

 
La circolare n. 300/A/633/13/101/20/21/1 del 12/08/2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Servizio Polizia Stradale chiarisce che: "Deve ritenersi ammesso al beneficio chiunque può utilmente ancora effettuare il pagamento in misura agevolata alla data di entrata in vigore della presente legge, non essendo trascorsi cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, senza che a tal fine sia necessario effettuare nuova notifica del verbale."
 

Per poter beneficiare della riduzione sono indispensabili alcune condizioni:

  1. il pagamento deve avvenire entro i cinque giorni (anziché entro i 60 giorni consueti)successivi alla contestazione o alla notificazione del verbale;
  2. è necessaria che la violazione non sia prevista anche la sanzione accessoria della confisca del veicolo oppure della sospensione della patente di guida dove non è possibile applicare la riduzione.
 
Ad esempio: per la violazione stradale accertata per superamento del limite di velocità di oltre 40 Km orari, che comporta il ritiro immediato della patente, oppure circolazione con ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, che comporta il sequestro immediato del veicolo con sanzione accessoria della sospensione della patente o della confisca, non sarà possibile applicare la riduzione del 30%.
 

Per le violazioni stradali per le quali è ammesso tale beneficio, l'importo decurtato del 30% pagabile entro 5 giorni sarà indicato espressamente dall'agente accertatore sullo stesso verbale consegnato sulla strada al momento della contestazione, oppure risulterà indicato a stampa sul verbale notificato all'intestatario del veicolo in sede della notifica successiva.

Anche per le violazioni consistenti in "divieti di sosta", sanzionate con il modello di "accertamento di violazione al codice della strada" lasciato sul veicolo dalla polizia municipale e/o dagli ausiliari del traffico, il predetto pagamento decurtato del 30% sarà ammesso nei termini e con le modalità indicate sullo stesso preavviso, con il vantaggio di risparmiare anche le spese di notificazione in quanto pagato nei 5 giorni.

 
Ad esempio: la sosta vietata su spazi riservati a mezzi pubblici con autoveicolo è sanzionata in via ordinaria con il pagamento di €€ 84,00 che, con la riduzione del 30%, diminuisce a €€ 58,80 al netto delle spese di notifica se immediatamente contestata e pagata nei cinque giorni; altrimenti vale la medesima riduzione del 30%, in sede di successiva notifica (90 giorni) sempreché la sanzione sia pagata nei cinque giorni oltre l'interoimporto delle spese di notifica €(58,80 + 18,52)= € 77,32.
 

Attenzione: la riduzione del 30% non è applicabile sia alle violazioni diverse da quelle previste dal Codice della strada (come ad esempio le violazioni relative ai regolamenti comunali) sia alle eventuali spese di notificazione/accertamento, per le quali non è prevista alcuna riduzione. 

Tutti i verbali elevati e per i quali non risultano registrati pagamenti nei cinque giorni verranno regolarmente notificati nei novanta giorni: nelle notifiche saranno indicati gli importi del pagamento in misura ridotta (-30%) e quello dell'intera sanzione. In entrambi i casi, oltre le spese di notifica, sarà precisato che pagamenti in misura ridotta effettuati oltre i cinque giorni saranno non ritenuti validi e la procedura proseguirà fino al recupero coattivo dell'intera sanzione.

Il personale della Polizia Locale, in sede di elevazione di verbali contestati, annoterà sullo stesso verbale, controfirmato dal trasgressore, la seguente dicitura o una versione simile della stessa:

 
"La presente sanzione può essere pagata in misura ridotta del 30% entro 5 (cinque) giorni dalla data del presente verbale sul CC/postale n. 1033919109 o con bonifico bancario IBAN: IT03W0760103400001033919109  intestato al Comune di Napoli Contravvenzioni al Codice della Strada. E' fatto obbligo riportare nella causale, chiaramente, il numero verbale e la data di elevazione dello stesso."
 

Eventualmente la predetta dicitura potrà essere apposta anche mediante apposito timbro in attesa degli aggiornamenti dei blocchi verbale.

 
 
Per informazioni:  Servizio Gestione Sanzioni Amministrative, via P. Raimondi 19.
Tel. 081.7957211 - email:
polizialocale.settorelegale@comune.napoli.it
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