Il decreto del FARE n. 69/2013 ha modificato l'articolo 202 del codice della strada prevedendo la possibilità per il trasgressore di beneficiare di una riduzione del 30% sull'importo dovuto quale pagamento per le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada. La nuova normativa sulle sanzioni amministrative è entrata in vigore alla mezzanotte del 21 agosto e ha valore retroattivo.
Per poter beneficiare della riduzione sono indispensabili alcune condizioni:
Per le violazioni stradali per le quali è ammesso tale beneficio, l'importo decurtato del 30% pagabile entro 5 giorni sarà indicato espressamente dall'agente accertatore sullo stesso verbale consegnato sulla strada al momento della contestazione, oppure risulterà indicato a stampa sul verbale notificato all'intestatario del veicolo in sede della notifica successiva.
Anche per le violazioni consistenti in "divieti di sosta", sanzionate con il modello di "accertamento di violazione al codice della strada" lasciato sul veicolo dalla polizia municipale e/o dagli ausiliari del traffico, il predetto pagamento decurtato del 30% sarà ammesso nei termini e con le modalità indicate sullo stesso preavviso, con il vantaggio di risparmiare anche le spese di notificazione in quanto pagato nei 5 giorni.
Attenzione: la riduzione del 30% non è applicabile sia alle violazioni diverse da quelle previste dal Codice della strada (come ad esempio le violazioni relative ai regolamenti comunali) sia alle eventuali spese di notificazione/accertamento, per le quali non è prevista alcuna riduzione.
Tutti i verbali elevati e per i quali non risultano registrati pagamenti nei cinque giorni verranno regolarmente notificati nei novanta giorni: nelle notifiche saranno indicati gli importi del pagamento in misura ridotta (-30%) e quello dell'intera sanzione. In entrambi i casi, oltre le spese di notifica, sarà precisato che pagamenti in misura ridotta effettuati oltre i cinque giorni saranno non ritenuti validi e la procedura proseguirà fino al recupero coattivo dell'intera sanzione.
Il personale della Polizia Locale, in sede di elevazione di verbali contestati, annoterà sullo stesso verbale, controfirmato dal trasgressore, la seguente dicitura o una versione simile della stessa:
Eventualmente la predetta dicitura potrà essere apposta anche mediante apposito timbro in attesa degli aggiornamenti dei blocchi verbale.