Il D.L. 21 del 21/03/2022, convertito con la legge n° 51/2022,
all’art. 10-septies
c. 1 (Misure a sostegno dell’edilizia privata), come modificato
dall’art. 10 comma 11 decies della legge di conversione 14/2023 del
decreto legge (DECRETO MILLEPROROGHE) 29 dicembre 2022, n. 98 (G.U.
29 dicembre 2022, n. 303), recante: «Disposizioni urgenti in materia
di termini legislativi», in considerazione delle conseguenze
derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali
nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, prevede una
proroga straordinaria di due
anni
dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui
all'articolo 15 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, relativi
ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino 31 dicembre
2023.
Per
l’operatività della proroga occorre che:
- il
soggetto interessato presenti al Comune competente una comunicazione
con la quale esplicita la volontà di avvalersi della proroga
prevista dall’art.10
septies comma 1 della L 51/2022, indicando se sia relativa
all’inizio e/o l’ultimazione dei lavori;
- i
termini di inizio o fine lavori non siano già decorsi al momento
della comunicazione al Comune;
- il
permesso di costruire non risulti in contrasto, al momento della
comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.
La proroga pertanto non può operare in quelle fattispecie in cui
siano state adottate o approvate dal Comune competente nuove
previsioni di piano contrastanti con quelle originarie.
Riguardo
alle precedenti comunicazioni
di proroga termini,
effettuate in applicazione dell’art. 10-septies
del
Decreto Legge 21/2022, che nel testo precedente alla modifica di cui
al decreto
legge 29 dicembre 2022, n. 98 consentiva la proroga per un solo anno,
è
possibile presentare al Comune una comunicazione
integrativa per
manifestare la volontà di usufruire
dell’ulteriore proroga di un anno.
La
disposizione si applica anche ai permessi di costruire e alle SCIA
per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga
ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
La
medesima disposizione si applica anche ai termini relativi alle
segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle
autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni
ambientali comunque denominate.
A sensi dell'articolo 15, comma del Dpr n. 380/01 smi, l'interessato ha facoltà di avvalersi della procedura di proroga del permesso di costruire del termine di inizio e/o di ultimazione dei lavori assentiti in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico costruttive. Per tale procedura si deve fare riferimento alla sezione permesso di costruire.
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