1. Contenuto della pagina
  2. Menu principale di navigazione
  3. Menu fondo pagina di navigazione
Contenuto della Pagina

Proroga straordinaria

Il D.L. 21 del 21/03/2022, convertito con la legge n° 51/2022, all’art. 10-septies c. 1 (Misure a sostegno dell’edilizia privata), come modificato dall’art. 10 comma 11 decies della legge di conversione 14/2023 del decreto legge (DECRETO MILLEPROROGHE) 29 dicembre 2022, n. 98 (G.U. 29 dicembre 2022, n. 303), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, prevede una proroga straordinaria di due anni dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino 31 dicembre 2023.

Per l’operatività della proroga occorre che:
- il soggetto interessato presenti al Comune competente una comunicazione con la quale esplicita la volontà di avvalersi della proroga prevista dall’art.10 septies comma 1 della L 51/2022, indicando se sia relativa all’inizio e/o l’ultimazione dei lavori;
- i termini di inizio o fine lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione al Comune; 
- il permesso di costruire non risulti in contrasto, al momento della comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.

La proroga pertanto non può operare in quelle fattispecie in cui siano state adottate o approvate dal Comune competente nuove previsioni di piano contrastanti con quelle originarie. Riguardo alle precedenti comunicazioni di proroga termini, effettuate in applicazione dell’art. 10-septies del Decreto Legge 21/2022, che nel testo precedente alla modifica di cui al decreto legge 29 dicembre 2022, n. 98 consentiva la proroga per un solo anno, è possibile presentare al Comune una comunicazione integrativa per manifestare la volontà di usufruire dell’ulteriore proroga di un anno.
La disposizione si applica anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
La medesima disposizione si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.

Proroga ordinaria

A sensi dell'articolo 15, comma del Dpr n. 380/01 smi, l'interessato ha facoltà di avvalersi della procedura di proroga del permesso di costruire del termine di inizio e/o di ultimazione dei lavori assentiti in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico costruttive. Per tale procedura si deve fare riferimento alla sezione permesso di costruire.

 

Preleva e stampa

 

Dove

Le comunicazioni di proroga riferite ai permessi di costruire possono essere presentate tutti i giorni lavorativi presso il protocollo generale del Comune di Napoli (Palazzo San Giacomo) oppure presso il Servizio sportello unico edilizia secondo le modalità indicate alla sezione contatti.

Per informazioni delle comunicazioni presentate bisogna rivolgersi all'unità tecnica competente del Servizio sportello unico edilizia.
Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO