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Apposizione e verifica della numerazione civica

 
 

                                                                            IL SINDACO

Premesso che, nella materia in oggetto, il DPR 30 maggio 1989 n° 223 prevede:

"Art. 42. -  Numerazione civica 

1. Le  porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente. 
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso."

Art. 43. - Obblighi dei proprietari di fabbricati
1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato. 
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso. 
3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del  fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione  interna non venga effettuata dal  proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa. 
4. La domanda deve essere presentata mediante  modello  conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.";

Visto l'art. 69 del Regolamento Edilizio del Comune di Napoli che recita: "(...) Gli indicatori toponomastici (targhe viarie e numeri civici) sono definiti dal Comune nella forma, nei materiali e nei colori, in modo omogeneo per aree urbane, strade o singoli edifici. Le targhe sono apposte a cura e spese del Comune, i numeri civici a cura e spese dei soggetti interessati (proprietari, costruttori, amministratori di condominio, esercenti,..);

Ricordato:
- che le modalità di assegnazione e conservazione della numerazione civica sono disciplinate dal Titolo V (artt. da 16 a 24) del Regolamento Comunale per la Toponomastica e la Numerazione Civica, approvato con deliberazione di C.C. N° 42 del 03/10/2012;

- che all'art. 24, punto 4 di detto regolamento, in particolare, è fatto obbigo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne massima cura;

- che l'obbligo della numerazione si estende internamente anche a quei fabbricati che possiedono un accesso autonomo che non sia fronte strada;

Invitando
i cittadini residenti a controllare l'esatta rispondenza dell'indirizzo risultante in Anagrafe e di quello riportato sugli atti di rilevanza comunale tributaria, con la denominazione e il numero civico rispettivamente riportati sulla targa viaria e sulla targhetta di identificazione affissa in corrispondenza delle porte e di ciascun accesso dall'area di circolazione (Via, Piazza, Vicolo ecc.) all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere. 

                                                                                ORDINA
Ai soggetti interessati (proprietari, costruttori, amministratori di condominio, esercenti, ...) indicati nell'art. 69 del citato Regolamento Edilizio di  verificare la coincidenza tra l'assegnazione della numerazione civica e l'indicazione della medesima sulla targhetta apposta in corrispondenza dell'accesso del fabbricato, del locale terraneo, del cancello o della traversa privata;  
  
Agli stessi soggetti, in caso di errata o mancata numerazione - la cui assegnazione è competenza esclusiva dell'Amministrazione Comunale -, di provvedere all'apposizione della corretta targhetta identificativa del civico e di averne massima cura;
 
Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare per l'esatta osservanza della presente Ordinanza. Ai trasgressori della presente ordinanza, adottata in virtù dei regolamenti vigenti sopra citati, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, così come previsto dall'art. 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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