IL SINDACO
Premesso
che nel periodo di Carnevale sono frequenti episodi di malcostume che possono cagionare pericolo o danno a persone o a cose di proprietà pubblica o privata, turbando l'ordinato svolgimento della vita cittadina, creando pericolo per l'incolumità delle persone, imbrattando e/o sporcando le vie, i fabbricati e i monumenti;
che per tali motivi negli anni scorsi vi sono state numerose proteste e lamentele da parte di molti cittadini, vittime di un uso incontrollato di bombolette spray, farina e uova;
che, salve le ipotesi di reato di cui agli artt. 581 (percosse), 582 (lesione personale), 635 (danneggiamento) e 660 (molestia o disturbo alle persone) del codice penale, i fatti suesposti possono costituire illeciti previsti dal codice della strada e dal T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza;
Considerato che il periodo di Carnevale quest'anno si conclude il giorno 4 marzo;
Ritenuto necessario assicurare le condizioni idonee a garantire la sicurezza e la tutela delle persone e delle cose, pur nel rispetto della tradizione;
Visti l'art. 7 del Regolamento di Sicurezza Urbana del Comune di Napoli; l'art. 6 della Legge 24.07.2008 n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 23.05.2008 n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"; l'art. 54 e l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
O R D I N A
E' fatto divieto, fino al 9 marzo 2014, di:
1. acquistare, vendere e utilizzare bombolette spray emittenti sostanze imbrattanti, urticanti.
2. detenere e utilizzare in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico materie atte ad imbrattare (bombolette spray, schiume, coloranti vari, farina, uova, polveri pruriginose, creme, ecc.) e/o recare danno a persone, cose e beni, quali civili abitazioni, attività commerciali, muri, edifici pubblici e privati, mezzi di trasporto ed altri oggetti di vario genere, nonché imbrattare e/o sporcare strade, piazze, monumenti.
3. assumere comportamenti, in luoghi pubblici e in luoghi aperti al pubblico, che possano turbare la tranquillità delle persone o creare situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose.
I trasgressori delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 ovvero di 400,00, nel caso di reiterata condotta oltre le sanzioni previste dal codice penale e dal codice della strada, se applicabili. Gli oggetti o strumenti utilizzati saranno confiscati.
La sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata ai genitori o al genitore esercente la patria potestà, nel caso di persone minorenni.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Napoli, ai sensi della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, e trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, nonché al Comando di Polizia Locale per il controllo di competenza in ordine all'osservanza della presente ordinanza.