Il Comune procede seguendo l'ordine cronologico delle istanze, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento Comunale ICI e dell’articolo 26 del vigente Regolamento IMU salvo nei seguenti casi nei quali l'istanza viene esaminata in deroga all'ordine cronologico:
1. Presentazione di reclamo-mediazione ex articolo 17bis decreto legislativo n° 546/1992;
2. Contenzioso instaurato innanzi alle competenti Commissioni Tributarie;
3. Contribuenti che hanno versato indebitamente l'imposta a seguito di avviso di liquidazione o accertamento successivamente annullato dall'ufficio competente;
4. Contribuente oltre il 70° anno di età, con minimo di pensione INPS o gravi condizioni di salute documentati da struttura pubblica.
La domanda deve essere presentata a pena di decadenza entro il
termine di 5 anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato
accertato il diritto alla restituzione. Non si fa luogo a rimborso se questo è
inferiore ad euro 12,00.