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Occupazioni di suolo pubblico con passi carrai
In quali casi?
- Per la realizzazione e l'uso di un nuovo varco di accesso carraio (passo carraio)
- Per la regolarizzazione (a sanatoria) dell'uso di un varco di accesso carraio preesistente
- Per il rinnovo dell'uso di un passo carraio preesistente (senza opere)
- Per il subentro/voltura dell'uso di un passo carraio preesistente (senza opere)
- Per la rimozione di un passo carraio esistente con ripristino dello stato dei luoghi
Qual è il titolo autorizzativo occorrente?
- Concessione di occupazione del suolo pubblico rilasciata dalla Unità Operativa Attività Tecniche della Municipalità 6;
- SCIA o altro idoneo titolo edilizio nel caso di apertura di nuovo varco di accesso carraio (ed eventuale N.O. Soprintendenza in presenza di vincoli)
La richiesta e il costo della concessione
Va
presentata all'Ufficio Protocollo dell'U.O. Attività Tecniche della
Municipalità 6 in marca da bollo da Euro 16,00 e con il versamento
dei
diritti d’istruttoria al
seguente IBAN
IT95X0306903496100000046118 intestato a Tesoreria Direzione
Municipalità 6 – Causale: Cod. N1561 - Diritti d’istruttoria pari
a:
-
Euro 170,00
per
le istanze di realizzazione di un nuovo varco o di regolarizzazione
(a sanatoria);
-
Euro 78,00
per
le istanze di rinnovo o di subentro/voltura di un passo carraio
preesistente.
La
Concessione comporterà i seguenti versamenti:
A)
a titolo di canone (COSAP)
di occupazione di suolo nella misura successivamente comunicata
dall'U.O. Attività Tecniche;
B)
a titolo di deposito cauzionale nella misura successivamente
comunicata dall'U.O. Attività Tecniche.
La concessione di passo carrabile
La Concessione di passo carrabile può essere un atto con validità permanente o temporanea ed è obbligatorio per tutti gli accessi individuati da appositi manufatti. Implica il pagamento di un canone annuale per l'occupazione del suolo pubblico determinato in base alla superficie risultante dall'ampiezza dell'accesso (arrotondata al metro superiore) per una profondità convenzionale di ml. 1,00.
In caso di mancato pagamento della tassa la Concessione decade ed il titolare ha l'obbligo di restituire l'atto ed il relativo cartello ripristinando la sede stradale così da eliminare la possibilità di accesso carrabile. La Concessione comprende anche l'apposito cartello che collocato sull'accesso indica il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, istituito limitatamente per l'ampiezza del passo carrabile.
Il divieto di sosta sull'accesso vige solamente se l'interessato ha richiesto ed ottenuto la Concessione esponendo l'apposito cartello. La Concessione di passo carrabile è rilasciata, per le strade poste fuori dei centri abitati, dall'Ente proprietario della strada, mentre per le strade ricadenti nei centri abitati è sempre rilasciata dal Comune, previo nulla osta dell'Ente proprietario. Il Comune è l'Ente competente al rilascio della Concessione anche per le strade private aperte al pubblico transito
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