Comune di Napoli - Municipalità 6 - Attraversam. aereo temp. del suolo pubb. (luminarie-addobbi)
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Attraversamento aereo temporaneo del suolo pubblico (luminarie-addobbi)

In quali casi?

 
  • Si ha un attraversamento aereo del suolo pubblico quando viene collocato un qualsiasi elemento al di sopra di un'area adibita all'uso pubblico.
  • L'elemento può essere sia di tipo rigido (ad esempio ponteggi in aggetto o tubazioni) che di tipo flessibile (ad esempio cavi, condutture elettriche o luminarie).
  • L'Autorizzazione è rilasciata, per le strade poste fuori dei centri abitati, dall'Ente proprietario della strada, mentre per le strade ricadenti nei centri abitati è sempre rilasciata dal Comune, previo nulla osta dell'Ente proprietario se diverso dal Comune.
  • Il Comune è l'Ente competente al rilascio dell'Autorizzazione anche per le strade private aperte al pubblico transito.

Chi esegue i lavori?

 

Impresa di fiducia del richiedente

Chi sostiene il costo dell'intervento?

 

Il richiedente

Qual è il titolo autorizzativo occorrente?

 

Concessione di occupazione del suolo pubblico rilasciata dalla Unità Operativa Attività Tecniche della Municipalità 6.

La richiesta

 

Va presentata all'Ufficio Protocollo dell'U.O. Attività Tecniche della Municipalità 6 in marca da bollo da Euro 16,00 e con il versamento di Euro 124,00 - IBAN IT95X0306903496100000046118 intestato a Tesoreria Direzione Municipalità 6 – Causale: Cod. N1561 Diritti d’istruttoria.

Il costo della concessione

 

La concessione comporterà i seguenti versamenti:
A) a titolo di canone (COSAP) di occupazione di suolo nella misura successivamente comunicata dall'U.O. Attività Tecniche.
B) ai sensi dell'art. 41, c. 2,  punto 4 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, sono esonerate dal pagamento del canone ma necessitano di titolo concessorio “le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, ad eccezione di quelle effettuate con scopi pubblicitari, per la durata delle medesime festività e ricorrenze e per i 30 giorni immediatamente precedenti e successivi all'evento”.


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