1. Contenuto della pagina
  2. Menu principale di navigazione
  3. Menu fondo pagina di navigazione
Contenuto della Pagina

Provvedimenti (Ordinanze) definitivi o provvisori di mobilità veicolare e pedonale, su strade di competenza municipale. Modifica temporanea della circolazione o della sosta

Cosa si intende per modifica temporanea della circolazione o della sosta

Per modifica temporanea della circolazione o della sosta si intende qualsiasi variazione limitata nel tempo della disciplina della viabilità o della sosta dei veicoli su area ad uso pubblico. Per area ad uso pubblico si intendono sia le aree di proprietà pubblica destinate alla circolazione veicolare, pedonale o ciclabile che le aree di proprietà privata soggette al pubblico transito.
Si ha una modifica temporanea della circolazione o della sosta quando vengono attuate:

  • area recintata per cantiere;
  • chiusura temporanea al transito;
  • inversione senso di marcia;
  • istituzione di particolare dispositivo di traffico (per cantieri e manifestazioni);
  • istituzione senso unico alternato (a mezzo semafori o con segnaletica);
  • limitazioni al transito (divieti per tipo di veicolo, massa complessiva, larghezza, altezza;
  • limiti di velocità;
  • modifiche della disciplina delle precedenze;
  • trasformazioni da doppio senso a senso unico di circolazione;
  • trasformazioni da senso unico a doppio senso di circolazione;
  • aree riservate alla sosta di particolari veicoli;
  • divieti di sosta con o senza rimozione dei veicoli;
  • divieto di fermata.

L'Ordinanza per la modifica temporanea della circolazione o della sosta

Chiunque intenda effettuare una modifica temporanea della circolazione o della sosta deve preventivamente ottenere l'apposita Ordinanza prevista dalle norme del Codice della Strada. 
L'Ordinanza per la modifica della circolazione o della sosta è un atto con validità temporanea soggetto a comunicazione a tutti i soggetti interessati e reso noto a mezzo attraverso la collocazione dei segnali previsti dal vigente Codice della Strada. L'Ordinanza è emessa, per le strade poste fuori dei centri abitati, dall'Ente proprietario della strada, mentre per le strade ricadenti nei centri abitati (anche per le strade private aperte al pubblico transito) è sempre emessa dal Comune (previo parere dell'Ente proprietario se diverso dal Comune) e precisamente da:

  • Servizio Viabilità e Traffico per le strade principali.
  • Servizio Attività Tecniche della Municipalità di competenza, per le strade secondarie.

La richiesta

Va  presentata all'Ufficio Protocollo del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 6.


Download

 
Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO