Per modifica temporanea della circolazione o della sosta si intende qualsiasi variazione limitata nel tempo della disciplina della viabilità o della sosta dei veicoli su area ad uso pubblico. Per area ad uso pubblico si intendono sia le aree di proprietà pubblica destinate alla circolazione veicolare, pedonale o ciclabile che le aree di proprietà privata soggette al pubblico transito.
Si ha una modifica temporanea della circolazione o della sosta quando vengono attuate:
Chiunque intenda effettuare una modifica temporanea della circolazione o della sosta deve preventivamente ottenere l'apposita Ordinanza prevista dalle norme del Codice della Strada.
L'Ordinanza per la modifica della circolazione o della sosta è un atto con validità temporanea soggetto a comunicazione a tutti i soggetti interessati e reso noto a mezzo attraverso la collocazione dei segnali previsti dal vigente Codice della Strada. L'Ordinanza è emessa, per le strade poste fuori dei centri abitati, dall'Ente proprietario della strada, mentre per le strade ricadenti nei centri abitati (anche per le strade private aperte al pubblico transito) è sempre emessa dal Comune (previo parere dell'Ente proprietario se diverso dal Comune) e precisamente da:
Va presentata all'Ufficio Protocollo del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 6.
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