Si avvisano i signori contribuenti che, ai sensi della legge 27 dicembre 2013 n° 147, a decorrere dall'anno di imposta 2014 l'IMU non si applica alle abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e alle relative pertinenze.
L'IMU non si applica, in quanto considerate adibite ad abitazione principale, alle seguenti unità immobiliari:
Il Comune di Napoli con deliberazione Consiliare n° 26 del 21 maggio 2014, ha determinato le seguenti aliquote d'imposta:
(Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3912)
Ai fini IMU per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
(Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3918)
Si applica agli immobili locati, a titolo di abitazione principale, con contratto conforme all'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto, in data 10 novembre 2003, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 9 dicembre 1998 n° 431, ovvero ad un eventuale rinnovo dell'Accordo medesimo.
Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 1 - comma 380, lettera a - della legge 24 dicembre 2012 n° 228, l'imposta dovuta per l'anno 2014 per tali immobili è riservata interamente al Comune
(Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3918)
Si applica agli immobili locati, a titolo di abitazione principale, a "giovani coppie" con contratto conforme all'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto, in data 10 novembre 2003, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 9 dicembre 1998 n° 431, ovvero ad un eventuale rinnovo dell'Accordo medesimo. Per "giovane coppia" si intendono i coniugi che, al 31 dicembre 2013 non hanno compiuto 35 anni di età e hanno contratto matrimonio non prima del 1° giugno 2010, ovvero le coppie iscritte nel Registro delle Unioni Civili del Comune di Napoli che, al 31 dicembre 2013, non hanno compiuto i 35 anni di età e che risultano anagraficamente conviventi dal 1° gennaio 2010 in poi.
Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 1 - comma 380, lettera a - della legge 24 dicembre 2012 n° 228, l'imposta dovuta per l'anno 2014 per tali immobili è riservata interamente al Comune.
(Codici tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3914 per i terreni, 3916 per le aree fabbricabili e 3918 per gli altri fabbricati)
Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze (ad esclusione di quelli di categoria catastale D), l'imposta va calcolata con l'aliquota del 10,6 per mille. Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 1 - comma 380, lettera a - della legge 24 dicembre 2012 n° 228, l'imposta dovuta per l'anno 2014 per tali immobili è riservata interamente al Comune.
(Codici tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3925 per la quota Statale, 3930 per la quota Comunale)
Per gli immobili di categoria catastale D, va versata allo Stato l'importo dell'imposta dovuta applicando l'aliquota del 7,6 per mille (articolo 1 - comma 380, lettera f - legge 24 dicembre 2012 n° 228). Il contribuente, viceversa, verserà al Comune l'importo dell'imposta dovuta applicando, l'aliquota del 3 per mille.
Il riconoscimento delle aliquote ridotte di cui alle lettere B e C è subordinato alla presentazione, presso gli uffici comunali (Direzione Servizi Finanziari - Servizio Accertamento Entrate - Ufficio IMU), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta, di apposita dichiarazione da compilarsi su modelli all'uopo predisposti e forniti gratuitamente dagli uffici innanzi detti.
Il versamento dell'imposta va effettuato in due rate di cui la prima (Acconto) entro il 16 giugno 2014, per un importo corrispondente al 50% dell'imposta dovuta. La seconda rata, a Saldo, deve essere versata dal 1° al 16 dicembre 2014.
Il pagamento dell'imposta può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno 2014.
In base a quanto disposto dall'art. 1, c. 166, della legge 296/2006 il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
L'imposta può essere versata utilizzando il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale n° 1008857615.
Si ottiene incrementando la rendita catastale dell'immobile del 5% (del 25% se trattasi di terreno agricolo), ed utilizzando i seguenti moltiplicatori:
Il contribuente non deve procedere al pagamento dell'imposta se l'importo da versare è inferiore a 12,00. Tale importo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta (Acconto e Saldo).
IMMOBILI STORICI: per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n° 42/2004 il valore imponibile (calcolato come specificato sopra) è ridotto del 50%.
IMMOBILI INAGIBILI: per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, il valore imponibile è ridotto del 50%.
Sul Portale delle Entrate del Comune è possibile calcolare l'imposta dovuta: