La Legge prevede all'art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970). La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti. L'avvocato, una volta formalizzato l'accordo delle parti secondo le previsioni di legge, provvederà alla trasmissione all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.napoli.it o alla presentazione presso il Protocollo Generale di Palazzo San Giacomo - Piazza Municipio. Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente e congiuntamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza di un Avvocato è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. I coniugi saranno invitati a comparire nuovamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile non prima di un mese dalla stipula dell'accordo di separazione o divorzio per la conferma dello stesso. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
Competente a ricevere l'accordo è il Comune:
In allegato sono disponibili le dichiarazioni sostitutive di certificazione, che dovranno essere compilate da entrambi i coniugi e presentate davanti all'Ufficiale di Stato Civile il giorno dell'appuntamento. All'atto della conclusione dell'accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a 16,00.
Sarà possibile fissare un appuntamento con gli uffici di Stato Civile delle Municipalità ai seguenti contatti:
Denominazione |
Sede e Recapiti |
---|---|
Ufficio Stato Civile Chiaia via Santa Caterina a Chiaia n.76 tel 0817950506 fax 0817950509 municipalita1.statocivile@comune.napoli.it municipalita1.statocivile@pec.comune.napoli.it |
|
Piazzetta del Casale 6/7 Secondigliano 0817952206/07/08 municipalita7@comune.napoli.it municipalita7@pec.comune.napoli.it |
|
Piscinola - Marianella Tel 081.7951223 - 081.7951233 - 081.7951206 Faz: 081.7951209 statocivilepiscinola@pec.comune.napoli.it |
|
Soccavo: Piazza Giovanni XXIII, 2- tel 0817952307 fax 0817952309 municipalita9@pec.comune.napoli.it Pianura: Via Parroco Simeoli,6 - tel 0817951007 fax 0817951004- municipalita9.direzione@pec.comune.napoli.it |
|
Via Acate n. 65 0817950332 fax 0817950302 municipalita10@comune.napoli.it municipalita10@pec.comune.napoli.it |