Ai sensi e per l' effetto dell'art. 25 del decreto legge 66/2014, convertito con modificazioni nella legge 89/2014, a partire dal 31 marzo 2015 tutta la Pubblica Amministrazione (Comuni compresi) potrà accettare solo fatture in formato elettronico. La fattura in formato cartaceo non potrà essere più accettata dai Servizi dell'Amministrazione, né utilizzata ai fini del pagamento.
Le modalità di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche sono contenute nel DM 3 aprile 2013 n. 55 e nella circolare interpretativa n. 1 del 31.03.2014 del Ministero dell'Economia e Finanze e della Presidenza del Consiglio, applicabile anche agli Enti locali.
I Servizi dell'Amministrazione hanno già provveduto a trasmettere ai fornitori i codici univoci Servizi per ogni Macrostruttura di riferimento (Direzioni Centrali, Coordinatori di Dipartimento, Responsabili di Servizi Autonomi, Direttori di Municipalità), consultabili anche per la verifica di eventuali aggiornamenti all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni sul sito web: www.indicepa.gov.it
Si forniscono, ad ogni buon fine, in elenco allegato, sia i Codici Univoci Servizi sia i sottocodici di ogni singolo Servizio. La fattura elettronica dovrà necessariamente riportare sia i Codici Univoci Uffici che gli eventuali Sottocodici relativi ai singoli Servizi.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 66/2014 le fatture emesse nei confronti del Comune devono riportare:
L'omissione di tali codici comporterà ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 comma 3 del decreto legge 66/2014 l'impossibilità di procedere al pagamento da parte dell'Amministrazione comunale.
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del 17 maggio 2001- Redazione in Napoli
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