Il Comune di Napoli con deliberazione Consiliare n° 35 del 6 agosto 2015, ha determinato le seguenti aliquote di imposta:
A) Aliquota abitazioni principali non di lusso (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7) e relative pertinenze (categorie catastali C2, C6 e C7): 3,3 per mille Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3958)
Si rammenta che sono equiparate alle abitazioni principali e, di conseguenza, sono soggette al pagamento della TASI, anche se di categoria catastale A1, A8 o A9, le seguenti unità immobiliari:
B) Aliquota "beni merce": 2,5 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3961)
Tale aliquota si applica alle unità immobiliari costruite e destinate, dalla ditta costruttrice, alla vendita, per tutto il periodo in cui permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locate.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Pertanto, per le pertinenze in numero superiore a quello di cui sopra, il contribuente è assoggettato al pagamento dell'IMU.
Sull'imposta dovuta (sia per le abitazioni principali, sia per gli immobili equiparati alle abitazioni principali) spetta una detrazione annuale di 150,00 per le unità immobiliari con rendita catastale fino a 300,00; spetta una detrazione annuale di 100,00 per le unità immobiliari con rendita catastale oltre i 300,00.
Il contribuente tenuto al versamento è il proprietario che risiede nell'immobile. In caso di più proprietari residenti il versamento dell'intero tributo può essere effettuato da uno solo di essi, con effetto liberatorio anche per gli altri proprietari residenti. Qualora i proprietari non siano tutti residenti nell'immobile, uno dei proprietari residenti può effettuare il versamento del tributo dovuto in ragione della percentuale di possesso di tutti i proprietari residenti. Viceversa i proprietari non residenti nell'immobile non sono assoggettati alla TASI, bensì sono tenuti al versamento dell'IMU.
Per gli immobili equiparati all'abitazione principale (anziani o disabili, cittadini residenti all'estero, ecc.) l'imposta è versata dal proprietario ovvero da uno dei proprietari.
Si ottiene incrementando la rendita catastale dell'immobile del 5% ed utilizzando i seguenti moltiplicatori:
Immobili storici: per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n° 42/2004 il valore imponibile (calcolato come specificato sopra) è ridotto del 50%.
In sede di saldo il contribuente deve versare, a conguaglio, le somme ancora dovute, calcolandole sulla base delle aliquote deliberate dal Comune, al netto di quanto già pagato in sede di Acconto (16 giugno 2015). In base a quanto disposto dall'art. 1, c. 166, della legge 296/2006 il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'imposta può essere versata utilizzando il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale n. 1017381649.
Il contribuente non deve procedere al pagamento dell'imposta se l'importo da versare è inferiore a 12,00. Tale importo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta (acconto e saldo).
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