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Esercizi pubblici

 

Avviso - "Esecuzioni musicali riservate agli avventori di esercizi pubblici"

L'art. 13 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con la legge n. 35 del 4 aprile 2012, ha previsto, tra l'altro, l'abrogazione del secondo comma dell'art. 124 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.; pertanto, i bar e ristoranti, qualora congiuntamente alla principale attività di somministrazione di alimenti e bevande vogliano abbinare l'attività di esecuzioni musicali riservate agli avventori del pubblico esercizio, non dovranno più richiedere al comune alcuna autorizzazione ex art. 69 T.U.L.P.S., né presentare scia ex art. 19 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., a condizione, però, che l'attività accessoria non si tramuti in pubblico spettacolo, cioè non sia un'attività dotata di autonoma rilevanza imprenditoriale slegata da quella preponderante di somministrazione. Resta in ogni caso ferma la necessità di munirsi di nulla osta di impatto acustico che va richiesto al servizio controlli ambientali.
 

Attività di somministrazione di alimenti e bevande

normativa di riferimento

La legge 25 agosto 1991, n. 287 recante "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi" è stata modificata ed integrata dal D.lgs. n. 59 del 26.03.2010, emanato in recepimento della direttiva CE/2006/123, relativa ai servizi nel mercato interno.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla legge 287/91 e s.m.i., sono distinti in:

 
  1. Esercizi di ristorazione (tipologia A);
  2. Esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione   (tipologia B);
  3. Esercizi di cui alla tipologia A e B, in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago (tipologia C);
  4. Esercizi di cui alla tipologia B, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione (tipologia D).
 

L'art. 49, comma 4 bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122, ha riformulato l'art. 19 della L. 241/90.

In base alla nuova disposizione, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi e ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a carattere generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, salvo alcune eccezioni evidenziate nella norma medesima.

Per effetto di quanto sopra, sono soggette a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) le seguenti attività, che erano soggette, per normativa previgente, o ad autorizzazione rilasciata dal Comune o a Dichiarazione di Inizio Attività:

 

1) Nuova apertura di esercizi di attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico

L'avvio di una nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande,comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, prima soggetta, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 59/2010, a rilascio di autorizzazione amministrativa, è subordinato alla presentazione della SCIA.

La segnalazione è corredata, per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, dalle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà rese e sottoscritte dall'interessato e dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte di un'Agenzia per le imprese di cui all'art. 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. 133 del 6/8/2008, attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività.

In particolare, il tecnico abilitato, nella relazione asseverata, corredata degli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'Amministrazione, dovrà attestare il rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, sulla destinazione d'uso degli immobili, di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico ed ambientale, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di sorvegliabilità dei locali, igienico-sanitarie e di impatto acustico.

L'attività oggetto della segnalazione potrà essere iniziata dal giorno di presentazione della medesima.

 

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2) Apertura per subingresso, modifica superficie, trasferimento di sede

E' necessario presentare apposita segnalazione certificata d'inizio attività avente efficacia immediata.

 

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3) Esercizi di somministrazione per particolari categorie di utenti

L'avvio delle sottoindicate attività di somministrazione, riservate a particolari soggetti, elencate alle lettere a) b) c) d) e) f) g) e h) del comma 6 dell'art. 3 della legge 287/91, come modificato ed integrato dall'art. 64, c.2, del D.Lgs. 59/2010, sono soggette alla SCIA di cui all'art. 19 della L. 241/90 attualmente vigente:

 
  1. al domicilio del consumatore;
  2. negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
  3. negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  4. negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
  5. nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
  6. esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
  7. in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  8. nei mezzi di trasporto pubblico.
 

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4) Somministrazione in commistione con altre attività

Le attività di somministrazione in commistione con altre attività, individuate con O.S. n.534 del 29/7/2003 e n.1595 del 30/12/2004 (librerie, internet point, acconciatori e centri estetici, punti SNAI ecc...) sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività con efficacia immediata.
 
I soggetti che intendano svolgere tale attività, nella forma di bouvette, in commistione con l'attività principale, hanno l'obbligo di presentare la segnalazione certificata di inizio attività con efficacia immediata.

 

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5) Variazioni soggettive, cessazione dell'attività

E' necessario presentare apposita comunicazione avente efficacia immediata.

 

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6) Attività di somministrazione in occasione di manifestazioni temporanee (fiere, mostre, concerti etc.)

L'attività di somministrazione di alimenti e di bevande deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia igienico-sanitaria. L'attività è soggetta a comunicazione di inizio attività con efficacia immediata.

 

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