E' fatto divieto, fino al 14 febbraio 2016, di:1. acquistare, vendere e utilizzare bombolette spray emittenti sostanze imbrattanti, urticanti
2. detenere e utilizzare in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico materie atte ad imbrattare (bombolette spray, schiume, coloranti vari, farina, uova, polveri pruriginose, creme,
ecc.) e/o recare danno a persone, cose e beni, quali civili abitazioni, attività commerciali, muri, edifici pubblici e privati, mezzi di trasporto ed altri oggetti di vario genere, nonché imbrattare e/o sporcare strade, piazze, monumenti.
3. assumere comportamenti, in luoghi pubblici e in luoghi aperti al pubblico, che possano turbare la tranquillità delle persone o creare situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose.
I trasgressori delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 ovvero di 400,00, nel caso di reiterata condotta oltre le sanzioni previste dal codice penale e dal codice della strada, se applicabili.