Comune di Napoli - Acconto TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) 2016
Contenuto della Pagina

TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) 2016

Programma di calcolo predisposto dalla Advanced Systems

www.riscotel.it/calcoloiuc2016/?comune=F839

Si avvisano i signori contribuenti che per effettuare il calcolo dell'imposta dovuta in acconto utilizzando il programma sopra indicato, dopo aver inserito nel campo "mesi di possesso" il numero dei mesi di possesso maturati nel primo semestre dell'anno, nel campo "includi nell'acconto" bisogna selezionare la voce "SI - tutto in acconto".

 

Pagamento acconto 2016 (16 giugno 2016)

Visto l'approssimarsi della scadenza per il pagamento, per l'anno di imposta 2016, dell'Acconto TASI (16 giugno 2016), si comunica che, ad oggi, l'Amministrazione Comunale non ha ancora approvato la deliberazione relativa alle aliquote di imposta. In ogni caso, alla luce della normativa vigente, il contribuente è tenuto al pagamento dell'imposta TASI 2016 dovuta in Acconto applicando le aliquote deliberate dall'Ente per l'anno di imposta precedente (2015) di seguito elencate.
 

Si fa presente ai signori contribuenti che, ai sensi della legge 28 dicembre 2015 n° 208, a decorrere dall'anno di imposta 2016, la TASI non si applica alle abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e alle relative pertinenze.

La TASI non si applica, in quanto considerate adibite ad abitazione principale, anche alle seguenti unità immobiliari:

  1. abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dall'anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  2. ad una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso;
  3. casa coniugale assegnata, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad uno dei coniugi;
  4. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  5. unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia (per tali immobili, a decorrere dal 1° luglio 2013, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze);
  6. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008.
 

Aliquote TASI 2015 (deliberazione Consiliare n° 35 del 6 agosto 2015)

A) Aliquota "beni merce": 2,5 per mille
(Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3961)
Tale aliquota si applica alle unità immobiliari costruite e destinate, dalla ditta costruttrice, alla vendita, per tutto il periodo in cui permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locate.

B) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille
(Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3959)

 

Valore imponibile

Si ottiene incrementando la rendita catastale dell'immobile del 5% ed utilizzando i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D5;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5);
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Immobili storici: per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n° 42/2004 il valore imponibile (calcolato come specificato sopra) è ridotto del 50%.

 

Importi minimi

Il contribuente non deve procedere al pagamento dell'imposta se l'importo da versare è inferiore a € 12,00. Tale importo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta (Acconto e Saldo).

 

Pagamento

In base a quanto disposto dall'art. 1, c. 166, della legge 296/2006 il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'imposta può essere versata utilizzando il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale n° 1017381649.

 

Versamento del saldo (entro il 16 dicembre 2016)

In sede di Saldo il contribuente verserà, a conguaglio, le somme ancora dovute calcolate sulla base delle aliquote deliberate dal Comune, delle quali, non appena approvate, sarà data, dal Servizio tributario competente, apposita comunicazione.

 

Informazioni

Per ogni ulteriore chiarimento ed informazione visitare il sito Internet www.comune.napoli.it - Area Tributi locali, oppure rivolgersi agli uffici, siti in Corso A. Lucci 82, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12 ovvero ai seguenti recapiti telefonici (dal lunedì al venerdì, orario 9-13): 081 7953 871 / 865 / 869 - fax: n° 081 7953 850.