IN VIGORE DAL 13 MARZO 2018
BURC 12 marzo 2018 approvazione - delib. Cc 5/2018 proposta approvazione al Consiglio - delib. Gc 725/2017 controdeduzioni - delib. Gc 504/2017
BURC 24 aprile 2017 adozione - delib. Gc 103/2017
Il Consiglio comunale, nella seduta del 19 febbraio 2018, ha approvato con la deliberazione n. 5 il Piano di rischio aeroportuale, proposto dalla Giunta con deliberazione n. 725 del 21 dicembre 2017. La Giunta, con deliberazione n. 504 del 21 settembre 2017, aveva pubblicato le controdeduzioni alle osservazioni presentate al Piano già adottato con deliberazione 103/2017 dopo l'accoglimento delle raccomandazioni espresse dall'ENAC nel proprio parere favorevole.
Precedentemente la Giunta, secondo quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato 1360/2016, con deliberazione 506/2016, aveva integrato e modificato la precedente deliberazione 4/2016 con la quale accoglieva la proposta del Piano di rischio aeroportuale per l'aeroporto di Napoli Capodichino "Ugo Niutta".
per informazioni: pianificazione.urbanistica@comune.napoli.it.
Il
Piano di Rischio Aeroportuale
(PRA) riguarda un'area del Comune di Napoli limitrofa all'aeroporto
di Capodichino "Ugo Niutta" ed è redatto in adempimento
dell'obbligo previsto dal Codice della Navigazione D.Lgs n. 96/2005 e
s.m.i., che prevede vincoli alle proprietà private ubicate nelle
aree limitrofe agli aeroporti aperti al traffico civile, al fine di
mitigare le conseguenze di eventuali incidenti.
I contenuti
e le caratteristiche del PRA sono conformi a quanto indicato nel
Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti e
nella Circolare APT-33 del 30/08/2010, emessi dall'Ente Nazionale
Aviazione Civile (Enac).
Il PRA si
compone di alcuni elaborati di analisi con relativa relazione, di due
tavole per l'individuazione delle zone di tutela, nonché di una
relazione contenente le norme di attuazione.
Oggetto
del PRA è la mitigazione del rischio generato dal volo rispetto al
territorio in funzione della probabilità statistica di incidenti. A
tal fine il piano individua le zone a diversa gradazione di rischio e
per esse definisce le restrizioni alla vigente disciplina urbanistica
relativamente alla presenza umana, nonché
delle attività non compatibili per la potenziale amplificazione
delle conseguenze di eventuali incidenti.
In
funzione del grado di rischio, secondo le modalità indicate nel
Regolamento aeroporti, sono individuate quattro zone di tutela,
denominate A, B, C e D. In tali zone, con gradualità in funzione del
grado di rischio, le norme del PRA prevedono limitazioni alle
possibili edificazioni residenziali al fine
di mitigare l'esposizione degli abitanti ai rischi di incidenti
aerei. Le limitazioni interessano, altresì, le attività riportate
negli allegati 1, 2 e 3 delle norme di attuazione del PRA che
riguardano le attività incompatibili (per la possibilità di
amplificazione del danno), le attività sensibili (quali le scuole) e
le attività comportanti affollamento (per la presenza di un
significativo numero di persone).
Le
limitazioni derivanti dall'attuazione del piano sono riferite alle
nuove opere e alle nuove attività da insediare nel territorio
sottoposto a tutela. Il PRA, dunque, pur in presenza di attività o
edifici anche palesemente incompatibili, non produce per legge
effetti ablatori né interdittivi delle realtà preesistenti.
Le
disposizioni del PRA integrano la disciplina urbanistica, avendo
carattere di prevalenza su tutte le altre disposizioni vigenti, e
acquistano efficacia immediata conseguentemente alla loro
approvazione da parte del Consiglio comunale e pubblicazione sul
Burc.
SERVIZIO COMPETENTE
Servizio pianificazione urbanistica generale
AGGIORNAMENTO
marzo 2019
____ Officina UrbaNa _____
www.comune.napoli.it/urbana