La normativa anagrafica si basa sul principio fondamentale della dimora abituale, ma questo principio non può, ovviamente, trovare applicazione per chi una dimora abituale non l'ha, per questo motivo il legislatore, per l'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, è ricorso al principio del domicilio (Legge 94/2009).
In pratica questa particolare categoria di persone sceglie il Comune dove essere iscritta all' anagrafe e il Comune provvederà all'iscrizione nel registro anagrafico delle persone senza fissa dimora.
La persona che non ha fissa dimora e pertanto non può indicare, al momento della richiesta di iscrizione in anagrafe, un luogo di dimora abituale presso il quale sia accertabile la propria presenza, deve fornire gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza di domicilio, si considera residente nel comune di nascita.
L'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio viene incontro ai legittimi interessi delle persone senza fissa dimora, conferendo la possibilità di iscriversi all'Anagrafe del Comune in cui più frequentemente fanno capo o che sia per loro più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche e la fruizione dei servizi sociali della Città.
Questo Ente per agevolare i soggetti che si trovano in condizioni di disagio ha emanato l'allegata circolare n. 0295588 del 13/04/2017 per stimolare una più stretta collaborazione tra i Servizi sociali, l'Anagrafe e le Organizzazioni accreditate. L'intento è quello di favorire un contatto più agevole con i soggetti senza fissa dimora, e nel contempo fornire agli operatori delle linee di indirizzo univoche.
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del 17 maggio 2001- Redazione in Napoli
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