Il Comune di Napoli con Deliberazione Consiliare n° 15 del 30 marzo 2017, ha determinato le seguenti aliquote d'imposta
A)Aliquota Abitazione Principale di categoria catastale A1, A8 o A9 e relative pertinenze: 6 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3912)
B)Aliquota immobili locati, a titolo di abitazione principale, con contratto "concordato": 8 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3918)
Si applica agli immobili locati, a titolo di abitazione principale, con contratto conforme all'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto, in data 19 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 9 dicembre 1998 n° 431. Si fa presente che l'imposta dovuta per tali immobili è riservata interamente al Comune.
Si fa presente, infine, che l'importo da pagare è pari al 75% dell'imposta dovuta.
C)Aliquota immobili locati, a titolo di abitazione principale, con contratto "concordato", a "giovani coppie": 6,6 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3918)
Si applica agli immobili locati, a titolo di abitazione principale, a "giovani coppie" con contratto conforme all'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto, in data 19 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3
- della legge 9 dicembre 1998 n° 431. Per "giovane coppia" si intendono i coniugi che, al 31 dicembre 2016 non hanno compiuto 35 anni di età e hanno contratto matrimonio non prima del 1° gennaio 2013, ovvero le coppie iscritte
nel Registro delle Unioni Civili del Comune di Napoli che, al 31 dicembre 2016, non hanno compiuto i 35 anni di età e che risultano anagraficamente conviventi dal 1° gennaio 2013 in poi.
Si fa presente che l'imposta dovuta per tali immobili è riservata interamente al Comune.
Si fa presente, infine, che l'importo da pagare è pari al 75% dell'imposta dovuta.
D)Aliquota immobili locati, in via transitoria e a uso abitativo, con contratto "concordato", a studenti universitari: 8 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3918)
Si applica agli immobili locati, in via transitoria e ad uso abitativo, a studenti universitari con contratto conforme all'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto, in data 19 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 9 dicembre 1998 n° 431.
Si fa presente che l'imposta dovuta per tali immobili è riservata interamente al Comune.
Si fa presente, infine, che l'importo da pagare è pari al 75% dell'imposta dovuta.
E)Aliquota immobili locati, a titolo di abitazione principale, con riduzione del canone di locazione: 8 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3918)
Si applica agli immobili locati, a titolo di abitazione principale, per i quali è stato registrato l'atto con il quale le parti dispongono, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge n° 133/14, la riduzione, di almeno il 15%, del canone di locazione. L'aliquota ridotta in questione si applica a decorrere dalla data di registrazione dell'atto di cui sopra.
Si fa presente che l'imposta dovuta per tali immobili è riservata interamente al Comune.
F)Aliquota immobili di categoria C1 con riduzione del canone di locazione: 8 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3918)
Si applica agli immobili di categoria catastale C1 locati per attività commerciale di vendita o rivendita di prodotti, per i quali è stato registrato l'atto con il quale le parti dispongono, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge n° 133/14, la riduzione, di almeno il 25%, del canone di locazione. L'aliquota ridotta in questione si applica a decorrere dalla data di registrazione dell'atto di cui sopra.
Si fa presente che l'imposta dovuta per tali immobili è riservata interamente al Comune.
G)Aliquota altri immobili: 10,6 per mille (Codici tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3914 per i terreni, 3916 per le aree fabbricabili e 3918 per gli altri fabbricati)
Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze (ad esclusione di quelli di categoria catastale D), l'imposta va calcolata con l'aliquota del 10,6 per mille. Si fa presente che l'imposta dovuta per tali immobili è riservata interamente al Comune.
H)Aliquota immobili di categoria catastale D: 10,6 per mille (quota Statale: 7,6 per mille; quota Comunale: 3 per mille) (Codici tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3925 per la quota Statale, 3930 per la quota Comunale)
Per gli immobili di categoria catastale D, va versata allo Stato l'importo dell'imposta dovuta applicando l'aliquota del 7,6 per mille (articolo 1 - comma 380, lettera f - legge 24 dicembre 2012 n° 228). Il contribuente, viceversa, verserà al Comune l'importo dell'imposta dovuta applicando, l'aliquota del 3 per mille.
Si ottiene incrementando la rendita catastale dell'immobile del 5% (del 25% se trattasi di terreno agricolo), ed utilizzando i seguenti moltiplicatori:
Si rammenta, inoltre, ai signori contribuenti che, ai sensi della legge 27 dicembre 2013 n° 147, l'IMU non si applica alle abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e alle relative pertinenze.
L'IMU non si applica, in quanto considerate adibite ad abitazione principale, anche alle seguenti unità immobiliari:
Si fa presente, infine, che, ai sensi della legge 28 dicembre 2015 n° 208, a decorrere dall'anno di imposta 2016,alle unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7,concesse in comodatodal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che leutilizzano come abitazione principale(a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Napoli), si applica l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille, con riduzione della base imponibile del 50%. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nel Comune di Napoli un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 A/9. La riduzione in questione decorre dalla data di registrazione del contratto di comodato. Ai fini dell'applicazione delle citate disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.
Il contribuente non deve procedere al pagamento dell'imposta se l'importo da versare è inferiore a 12,00. Tale importo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta (Acconto e Saldo).
Il versamento dell'imposta va effettuato in due rate di cui la prima (Acconto) entro il 16 giugno 2017, per un importo corrispondente al 50% dell'imposta dovuta. La seconda rata, a Saldo, deve essere versata dal 1° al 18 dicembre 2017.
Il pagamento dell'imposta può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno 2017.
In base a quanto disposto dall'art. 1, c. 166, della legge 296/2006 il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
L'imposta può essere versata utilizzando il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale n° 1008857615.