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Notizie e informazioni sull'I.MU. (Imposta Municipale Propria) 2017

Pagamento saldo 2017 (18 dicembre 2017)
Si comunica ai signori contribuenti che, ai sensi della normativa vigente, il pagamento dell'imposta TASI 2017 dovuta a Saldo deve essere effettuato applicando le aliquote, di seguito elencate, deliberate dall'Ente con Deliberazione Consiliare n° 16 del 30 marzo 2017, al netto di quanto già versato in sede di pagamento dell'Acconto.

Si rammenta, inoltre, che, in caso di possesso dell'immobile inferiore a 12 mesi, per effettuare il calcolo dell'imposta dovuta a Saldo utilizzando il programma disponibile al link indicato in questa pagina, nel campo "mesi di possesso"bisogna inserire solo il numero dei mesi di possesso maturati nel secondo semestre dell'anno; e nel campo "includi nell'acconto" bisogna selezionare la voce "NO - acquistato dopo giugno".

Programma di calcolo predisposto dalla Advanced Systems
http://www.riscotel.it/calcoloiuc2017/?comune=F839
 

Aliquote

Il Comune di Napoli con Deliberazione Consiliare n° 15 del 30 marzo 2017, ha determinato le seguenti aliquote d'imposta

 

A)Aliquota Abitazione Principale di categoria catastale A1, A8 o A9 e relative pertinenze: 6 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3912)

  • Ai fini IMU per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
  • DETRAZIONE: oltre al beneficio dell'aliquota ridotta, per l'abitazione principale spetta una detrazione annuale di € 200,00 che va divisa per il numero di proprietari residenti nell'immobile e che va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione d'uso.
  • PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE: per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per  ciascuna delle categorie catastali indicate. Pertanto, se il contribuente possiede pertinenze in numero superiore a quello di cui sopra, pagherà l'imposta calcolandola secondo l'aliquota del 10,6 per mille.
 

B)Aliquota immobili locati, a titolo di abitazione principale, con contratto "concordato": 8 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3918)
Si applica agli immobili locati, a titolo di abitazione principale, con contratto conforme all'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto, in data 19 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 9 dicembre 1998 n° 431. Si fa presente che l'imposta dovuta per tali immobili è riservata interamente al Comune.
Si fa presente, infine, che l'importo da pagare è pari al 75% dell'imposta dovuta.

 

C)Aliquota immobili locati, a titolo di abitazione principale, con contratto "concordato", a "giovani coppie": 6,6 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3918)
Si applica agli immobili locati, a titolo di abitazione principale, a "giovani coppie" con contratto conforme all'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto, in data 19 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3
- della legge 9 dicembre 1998 n° 431. Per "giovane coppia" si intendono i coniugi che, al 31 dicembre 2016 non hanno compiuto 35 anni di età e hanno contratto matrimonio non prima del 1° gennaio 2013, ovvero le coppie iscritte
nel Registro delle Unioni Civili del Comune di Napoli che, al 31 dicembre 2016, non hanno compiuto i 35 anni di età e che risultano anagraficamente conviventi dal 1° gennaio 2013 in poi.
Si fa presente che l'imposta dovuta per tali immobili è riservata interamente al Comune.
Si fa presente, infine, che l'importo da pagare è pari al 75% dell'imposta dovuta.

 

D)Aliquota immobili locati,  in via transitoria e a uso abitativo, con contratto "concordato", a studenti universitari: 8 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3918)
Si applica agli immobili locati, in via transitoria e ad uso abitativo, a studenti universitari con contratto conforme all'Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto, in data 19 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 9 dicembre 1998 n° 431.
Si fa presente che l'imposta dovuta per tali immobili è riservata interamente al Comune.
Si fa presente, infine, che l'importo da pagare è pari al 75% dell'imposta dovuta.

 

E)Aliquota immobili locati, a titolo di abitazione principale, con riduzione del canone di locazione: 8 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3918)
Si applica agli immobili locati, a titolo di abitazione principale, per i quali è stato registrato l'atto con il quale le parti dispongono, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge n° 133/14, la riduzione, di almeno il 15%, del canone di locazione. L'aliquota ridotta in questione si applica a decorrere dalla data di registrazione dell'atto di cui sopra.
Si fa presente che l'imposta dovuta per tali immobili è riservata interamente al Comune.

 

F)Aliquota immobili di categoria C1 con riduzione del canone di locazione: 8 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3918)
Si applica agli immobili di categoria catastale C1 locati per attività commerciale di vendita o rivendita di prodotti, per i quali è stato registrato l'atto con il quale le parti dispongono, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge n° 133/14, la riduzione, di almeno il 25%, del canone di locazione. L'aliquota ridotta in questione si applica a decorrere dalla data di registrazione dell'atto di cui sopra.
Si fa presente che l'imposta dovuta per tali immobili è riservata interamente al Comune.

 

G)Aliquota altri immobili: 10,6 per mille (Codici tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3914 per i terreni, 3916 per le aree fabbricabili e 3918 per gli altri fabbricati)
Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze (ad esclusione di quelli di categoria catastale D), l'imposta va calcolata con l'aliquota del 10,6 per mille. Si fa presente che l'imposta dovuta per tali immobili è riservata interamente al Comune.

 

H)Aliquota immobili di categoria catastale D: 10,6 per mille (quota Statale: 7,6 per mille; quota Comunale: 3 per mille) (Codici tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3925 per la quota Statale, 3930 per la quota Comunale)
Per gli immobili di categoria catastale D, va versata allo Stato l'importo dell'imposta dovuta applicando l'aliquota del 7,6 per mille (articolo 1 - comma 380, lettera f - legge 24 dicembre 2012 n° 228). Il contribuente, viceversa, verserà al Comune l'importo dell'imposta dovuta applicando, l'aliquota del 3 per mille.

 
Il riconoscimento delle aliquote ridotte di cui alle lettere B, C, D, E e F è subordinato alla presentazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta, di apposita dichiarazione da compilarsi su modelli all'uopo predisposti e disponibili sul sito internet del Comune di Napoli (
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/27079).
La presentazione dei citati modelli può essere effettuata mediante consegna a mano presso gli uffici comunali siti in Corso Arnaldo Lucci 82, a mezzo PEC alla casella:
entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it, ovvero a mezzo raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) indirizzata al Comune di Napoli - Servizio Fiscalità Locale / Gestione IUC (IMU e TASI, stralcio ICI) - Corso A. Lucci 66 - 80142 Napoli.
La dichiarazione di variazione IMU 2017 (il cui modello è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente), se dovuta, va presentata, entro il 30 giugno 2018, con le medesime modalità di cui sopra.

Valore imponibile

Si ottiene incrementando la rendita catastale dell'immobile del 5% (del 25% se trattasi di terreno agricolo), ed utilizzando i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D5;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5);
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
  • 135 per i terreni agricoli.
  • Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito dal valore di mercato dell'area al 1° gennaio 2017.
IMMOBILI STORICI: per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n° 42/2004 il valore imponibile (calcolato come specificato sopra) è ridotto del 50%.
IMMOBILI INAGIBILI: per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, il valore imponibile è ridotto del 50%.
TERRENI AGRICOLI: a decorrere dall'anno 2016 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli individuati dall'articolo 1 - comma 13 - della legge n° 208/2015.

Abitazioni principali e assimilate

Si rammenta, inoltre, ai signori contribuenti che, ai sensi della legge 27 dicembre 2013 n° 147, l'IMU non si applica alle abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e alle relative pertinenze.
L'IMU non si applica, in quanto considerate adibite ad abitazione principale, anche alle seguenti unità immobiliari: 

  1. all'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dall'anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  2. ad una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso;
  3. alla casa coniugale assegnata, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad uno dei coniugi;
  4. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  5. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del  decreto legislativo 19 maggio 2000 n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia (per tali immobili, a decorrere dal 1° luglio 2013, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai
  6. fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze);
  7. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008.
 

Comodati

Si fa presente, infine, che, ai sensi della legge 28 dicembre 2015 n° 208, a decorrere dall'anno di imposta 2016,alle unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7,concesse in comodatodal soggetto passivo ai  parenti in linea retta entro il primo grado, che leutilizzano come abitazione principale(a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Napoli), si applica l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille, con riduzione della base imponibile del 50%. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nel Comune di Napoli un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8  A/9. La riduzione in questione decorre dalla data di registrazione del contratto di comodato. Ai fini dell'applicazione delle citate disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.

Importi minimi

Il contribuente non deve procedere al pagamento dell'imposta se l'importo da versare è inferiore a € 12,00. Tale importo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta (Acconto e Saldo).

Versamenti

Il versamento dell'imposta va effettuato in due rate di cui la prima (Acconto) entro il 16 giugno 2017, per un importo corrispondente al 50% dell'imposta dovuta. La seconda rata, a Saldo, deve essere versata dal 1° al 18 dicembre 2017.

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno 2017.

In base a quanto disposto dall'art. 1, c. 166, della legge 296/2006 il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'imposta può essere versata utilizzando il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale n° 1008857615.

 

Informazioni

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi agli uffici, siti in Corso A. Lucci 82, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12 ovvero ai seguenti recapiti telefonici (dal lunedì al venerdì, orario 9-13): 081 7953 871 / 869 / 865 - fax: n° 081 7953 850.
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